Cassazione Penale, Sentenza n. 13392/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati condannati per omicidio stradale (con riconoscimento di talune aggravanti e attenuanti parziali) e ha sostituito la revoca della patente con la sospensione per anni quattro. DI PALMA deduce vizio di motivazione sulla durata massima della sanzione amministrativa accessoria, ritenendola sproporzionata rispetto alla pena principale e lamentando l'errata applicazione dei criteri di quantificazione (richiamo ad art. 133 cod. pen.). MOSCATO lamenta il diniego delle attenuanti generiche (contestando la valorizzazione negativa del mancato chiarimento sulla dinamica del sinistro) e contesta inoltre la determinazione della durata massima della sospensione patente, invocando i principi di proporzionalità e progressività della risposta sanzionatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello: la durata della sospensione va motivata con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, tutela della collettività e pericolo derivante dalla circolazione) e non ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pertanto non è contraddittorio che la pena principale sia prossima al minimo mentre la sanzione amministrativa accessoria sia massima. La Corte ha ritenuto altresì adeguata e sufficiente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che tali attenuanti richiedono elementi positivi di segno favorevole e che il giudice può motivare il diniego sulla base degli elementi di preponderante rilevanza (qui il comportamento gravemente colposo e la mancata collaborazione nell'illustrare la dinamica). Infine, condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Norma sostanziale che disciplina l'omicidio stradale; nel caso sono state valutate specifiche previsioni del comma 5 (circostanze aggravanti), comma 7 (attenuanti) e comma 8 (ulteriori aggravanti) ai fini della determinazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
art. 222 cod. strada (sanzione amministrativa accessoria della patente)
La durata della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria deve essere determinata avendo riguardo ai parametri del codice della strada e non ai criteri di individualizzazione della pena previsti dal codice penale; il giudice deve comunque motivare la scelta della misura adottata.
art. 218, comma 2, cod. strada
Criteri da considerare per la scelta tra revoca e sospensione/quantificazione della sanzione amministrativa: entità del danno, gravità della violazione, tutela della collettività e pericolo derivante dalla prosecuzione della circolazione; la motivazione deve rispondere a tali parametri.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Rilevato che i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non sono applicabili alla quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada; pertanto il richiamo a tali criteri per valutare la sospensione della patente è inadeguato.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico; la loro concessione richiede l'emersione di elementi positivi di segno favorevole. L'assenza di tali elementi legittima il diniego, che deve essere motivato indicando gli elementi preponderanti ostativi.
Massime di principio
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca patente) segue i parametri del codice della strada (art. 218, comma 2) e non i criteri di individualizzazione della pena del codice penale (art. 133); giudici devono motivare la scelta in relazione a danno, gravità della violazione, tutela della collettività e pericolo della circolazione.
- La discrezionalità del giudice nella scelta e nella misura della sanzione amministrativa accessoria è ampia, e una differenza tra entità della pena principale e misura massima della sanzione accessoria non è di per sé contraddittoria se adeguatamente motivata.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi: l'assenza di tali elementi o circostanze ostative (es. mancata collaborazione nell'accertare la dinamica del fatto) può giustificare il diniego; il giudice non è tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva ma deve indicare gli elementi preponderanti ostativi.
- Nei casi di giovani conducenti o di scarsa esperienza di guida, tali elementi possono influire sulla scelta tra revoca e sospensione o sulla misura della sospensione, ma non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Le doglianze di eccessiva afflittività della sanzione accessoria devono essere contrastate con una motivazione specifica: la mera divergenza rispetto alla pena detentiva non è sufficiente se il giudice ha esplicitato le ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione e all'entità del rischio creato.
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