Cassazione Civile, Ordinanza n. 10202/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un dirigente medico di un ospedale pubblico che aveva agito in giudizio lamentando condotte datoriali asseritamente mobbizzanti. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo corretta la mancata ammissione di alcune prove testimoniali, condividendo la ricostruzione fattuale del primo giudice e rilevando che dalla documentazione in atti non emergevano fatti idonei a comprovare il mobbing. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., sostenendo che la sentenza di appello fosse solo apparente: la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale senza esaminare specificamente i motivi di gravame, le censure sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori, la dedotta decadenza dell'azienda sanitaria dal deposito della documentazione oggetto di esibizione e la pretesa erronea ricostruzione dei fatti; inoltre non avrebbe chiarito la sussunzione della fattispecie concreta nella nozione di mobbing.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente, perché la Corte territoriale aveva aderito in modo tautologico alla decisione di primo grado senza rendere percepibile il percorso argomentativo seguito, né le ragioni della confutazione dei motivi di appello e delle specifiche allegazioni istruttorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve essere sorredata da una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione solo apparente integra nullità.
È richiamato quale parametro della sufficienza/struttura della motivazione, che non può risolversi in un mero rinvio acritico alla decisione di primo grado.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione meramente apparente viola il precetto costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza è ravvisata come error in procedendo quando la motivazione sia solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel richiamo alle Sezioni Unite si ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando censurabili le sole anomalie motivazionali tipizzate.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e per la riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima solo se il giudice del gravame dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di appello e rende ricostruibile un percorso argomentativo coerente tra primo e secondo grado.
- Integra nullità della sentenza la motivazione meramente apparente, cioè formalmente esistente ma inidonea a far comprendere il fondamento della decisione, senza che l'interprete debba colmare i vuoti con congetture.
- Il semplice richiamo alla sentenza di primo grado, privo di una valutazione specifica delle censure e delle risultanze processuali rilevanti, non soddisfa il dovere di motivazione.
- Quando il ricorrente deduce l'apparenza della motivazione, il vizio rileva come nullità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non come mero difetto di sufficienza argomentativa.
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