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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26789/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello lamentando, in sostanza, l'erroneo accertamento della responsabilità penale, la non corretta individuazione della disciplina applicabile con particolare riferimento all'art. 131-bis c.p., il trattamento sanzionatorio, il diniego della sospensione condizionale della pena e il mancato riconoscimento della conversione della pena in pena pecuniaria. Il ricorso è stato ritenuto meramente reiterativo dei motivi di appello, privo di specifica correlazione con la motivazione della Corte territoriale e, dunque, diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e non specifiche, perché non confrontate con la motivazione della Corte d'appello e sostanzialmente dirette a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile per mancanza di particolare tenuità/offensività minima del fatto, avuto riguardo alla quantità e alle caratteristiche dei beni, alla loro commerciabilità e alla condotta dell'imputato.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; deduzioni generiche o meramente reiterative dei motivi di appello determinano l'inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve conformarsi ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere effettuata in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi determinanti della scelta.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo acritico i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è generico, ma anche quando non esiste correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e quelle dedotte nell'impugnazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione delle prove o di una diversa ricostruzione dei fatti, se non nei limiti del travisamento decisivo e specificamente dedotto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una offensività minima, incompatibile con condotte connotate da quantità significativa di beni, loro commerciabilità e modalità fattuali indicative di non tenue lesività.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione sulla sospensione condizionale e sulle ulteriori richieste sanzionatorie, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o difetto di motivazione.
  • Il giudice, nel commisurare la pena, non è tenuto a esporre analiticamente tutti gli elementi considerati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti determinanti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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