Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41861/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, terza interessata, impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di Euro 57.000, disposto nei confronti del padre Tuccillo Gennaro come provento di autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1 c.p.) connesso a reati fiscali (artt. 2, 8, 10 D.Lgs. 74/2000). Il ricorso per cassazione svolgeva tre motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino (art. 9 e art. 16 c.p.p.), non essendo noto il luogo di consumazione dell'autoriciclaggio; (2) violazione della norma sostanziale sull'autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1 c.p.), sostenendo che mancassero atti di reinvestimento o impiego dei proventi; (3) violazione dell'art. 321 c.p.p. per omessa considerazione delle difese che dimostravano che la somma apparteneva alla ricorrente (contratto preliminare di vendita e incassi antecedenti) e che il sequestro fosse stato eseguito al termine della perquisizione senza il difensore presente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile e inammissibile perché la competenza territoriale non era stata eccepita nel riesame e la censura risultava generica (mancata indicazione del giudice competente). Il secondo motivo è stato respinto come inammissibile: la Corte ha richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui il terzo che chiede la restituzione di un bene sequestrato può contestare soltanto la propria titolarità/disponibilità e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato, non i presupposti della misura cautelare (fumus/periculum). Il terzo motivo è stato ritenuto infondato in sede di legittimità perché la Corte non può rivedere la valutazione di merito: i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto la riconducibilità della somma al padre (denaro rinvenuto nello studio, messaggio WhatsApp dell'indagato che sollecitava lo spostamento del denaro, incongruenze cronologiche rispetto al contratto preliminare e alle cambiali). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    Norma sostanziale sull'autoriciclaggio: la Corte ha ritenuto che la valutazione del fumus commissi delicti spetti al giudice di merito; il terzo non può impugnare in cassazione l'esistenza del fumus ma solo la titolarità del bene e l'assenza di collegamento con l'indagato

  • D.Lgs. 74/2000, artt. 2, 8, 10

    Reati fiscali da cui derivano i proventi contestati; utilizzati come fatti presupposti per il sequestro preventivo e per l'accertamento del collegamento con l'autoriciclaggio

  • art. 9 c.p.p.

    Norma sulla competenza territoriale: la Corte ha osservato che l'eccezione di incompetenza non può essere sollevata in Cassazione se non dedotta in sede di riesame e non rilevabile d'ufficio

  • art. 16, comma 1 c.p.p.

    Richiamata nella censura sulla competenza; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per mancata deduzione nel grado precedente e per genericità

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sul dovere del giudice di motivare e considerare le difese: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione valutabile in cassazione, perché la valutazione sulla riconducibilità del denaro è questione di merito

  • art. 606 c.p.p. (commi richiamati)

    Disciplina i limiti del sindacato in Cassazione: la Corte ha applicato il principio che non può decidere su violazioni non dedotte in precedenza, salvo quelle rilevabili d'ufficio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le spese del procedimento e le ammende: la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può principalmente contestare la propria titolarità o la mancanza di collegamento concorsuale con l'indagato; non è normalmente legittimato a sindacare in Cassazione i presupposti del sequestro (fumus e periculum), che sono valutazioni di merito
  • Questioni di competenza territoriale o altre violazioni di legge devono essere tempestivamente sollevate nel grado di giudizio competente (es. riesame); se non dedotte tempestivamente, in Cassazione risultano inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio
  • La Corte di legittimità non rivede la valutazione probatoria dei giudici di merito né sostituisce il proprio giudizio logico a quello del giudice di merito: le censure che chiedono una diversa lettura delle stesse risultanze processuali sono inammissibili
  • Per opporre efficacemente la titolarità di somme sequestrate è necessario fornire prove concrete e tempestive della riconducibilità del bene al terzo (documenti, flussi finanziari, attestazioni antecedenti), altrimenti il giudice potrà ritenere fondate le deduzioni controverse
  • Eventuali vizi procedurali durante la perquisizione o il sequestro debbono essere denunciati immediatamente e documentati nel corso dei gradi di merito per poter essere efficacemente valutati in sede di impugnazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.