Cassazione Civile, Ordinanza n. 13831/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da una lavoratrice nei confronti di un avvocato, al quale aveva affidato l'incarico di presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro. La domanda monitoria del credito di lavoro risultava fondata su un decreto ingiuntivo non opposto, ma il giudice delegato aveva respinto l'ammissione al passivo ritenendo che il decreto non fosse opponibile alla massa perché non dichiarato definitivamente esecutivo prima del fallimento e, inoltre, che non vi fosse prova ulteriore del credito. In primo grado l'azione risarcitoria era stata rigettata per mancata prova del nesso causale tra la condotta omissiva del legale e il danno lamentato. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente impugnava la sentenza d'appello, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché, pur deducendosi la notificazione della sentenza, non era stata prodotta la copia autentica della sentenza notificata con la relativa relata, necessaria ai fini del rispetto dell'onere ex art. 369 c.p.c.; la Corte ha rilevato anche che il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha affermato che, quando il ricorrente allega nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, grava su di lui l'onere di depositare nel termine di legge copia autentica della sentenza notificata con relata di notifica o equivalente documentazione della notifica via PEC. Tale omissione non può essere sanata successivamente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Inoltre, nel caso concreto, il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava il principio evocato dalla ricorrente. La parte ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo dichiarata inammissibile in primo grado; nel provvedimento di legittimità la norma non è oggetto di autonoma interpretazione.
Il ricorrente che deduce la notificazione della sentenza impugnata deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine previsto; l'omissione rende improcedibile il ricorso.
Non è possibile sanare successivamente, con produzione tardiva, il mancato deposito della sentenza notificata e della relativa relata richiesti dall'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e gli impone di produrre tempestivamente la copia autentica della sentenza notificata con la relativa relata o equivalente documentazione della notifica telematica.
- La mancanza del deposito della sentenza notificata, richiesto dall'art. 369 c.p.c., comporta improcedibilità del ricorso e non può essere sanata con produzione successiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- Quando il ricorso è notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non può invocarsi un principio favorevole fondato sulla tempestività rispetto alla sola data di notificazione dedotta senza il necessario corredo documentale.
- L'onere di allegazione e produzione documentale in cassazione grava in modo particolarmente rigoroso sulla parte che intende far valere la notificazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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