Cassazione Penale, Sentenza n. 9023/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Antonino Tutone era stato condannato per aver portato fuori dalla propria abitazione una mazza da baseball in legno, lunga 46 cm, ritenuta idonea all'offesa alla persona, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975. Il Tribunale di Termini Imerese lo ha condannato ad ammenda e disposto la confisca e distruzione del mezzo. Con ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo (art. 606 lett. b) c.p.p.), sostenendo che, pur avendo il giudice di merito qualificato il fatto come di lieve entità, non ha applicato la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., nonostante sussistessero i presupposti normativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale, che aveva motivato il diniego della causa di non punibilità basandosi solo sui precedenti penali del Tutone, senza effettuare la valutazione complessa e congiunta richiesta dall'art. 131-bis e dall'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno). I precedenti, secondo la Corte, non hanno di per sé valore ostativo se non ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 131-bis (es. dichiarazione di delinquente abituale/professionale o pluralità di reati della stessa indole). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis e è stato disposto il rinvio al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione per nuovo esame sulla questione.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975
La norma sanziona la detenzione e il porto di armi o strumenti atti ad offendere; nel caso concreto la mazza da baseball è stata considerata idonea all'offesa alla persona in relazione a tempo e luogo
Prevede la speciale causa di non punibilità per il fatto di particolare tenuità; la Corte ha ricordato che la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie e che i precedenti personali ostano all'applicazione solo se ricorrono le condizioni del comma 3 (es. delinquente abituale/professionale o pluralità di reati della stessa natura)
Stabilisce i parametri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); la Corte richiama la necessità di tener conto di questi parametri nella valutazione della particolare tenuità del fatto
giurisprudenza citata
Sez. U, n. 13681/2016 (Tushai); Sez. 3, n. 35757/2016 (Sacco); Sez. 6, n. 605/2019 (Alberto)
Principi posti dalla giurisprudenza di legittimità: il giudice deve procedere a un'esame complessivo della fattispecie concreta per valutare la lieve entità, e i precedenti assumono rilevanza impeditiva solo quando ricorrono le condizioni del comma 3 dell'art. 131-bis
Massime di principio
- Per riconoscere l'istituto della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata della concreta manifestazione del reato, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.)
- I precedenti penali dell'imputato non sono di per sé ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis: hanno rilievo impeditivo solo se ricorre quanto previsto dal comma 3 della norma (p.es. dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, o più reati della stessa indole)
- Nel caso di porto di strumenti atti ad offendere (es. mazza da baseball), la valutazione della lieve entità deve considerare il contesto concreto (luogo, tempo, finalità, modalità di uso effettivo o potenziale) e non limitarsi a giudizi generici sulla personalità dell'imputato
- Se il giudice nega l'applicazione di 131-bis deve motivare puntualmente quali elementi obiettivi (e non solo soggettivi o sommari) giustifichino il diniego; in mancanza la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo esame
- Difesa: per ottenere 131-bis è utile documentare l'assenza di pericolosità concreta e ricorrere ad elementi che dimostrino la non abitualità del comportamento (assenza di reati simili, contesto attenuante, assenza di uso violento)
- Accusa: per contrastare l'applicazione di 131-bis è necessario fornire elementi oggettivi della gravitaà del fatto e prove della ripetizione o della tendenza delittuosa quando si invoca la rilevanza dei precedenti
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