Cassazione Penale, Sentenza n. 18769/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente censura che la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) perché, a suo dire, l'imputato non aveva formulato tale richiesta nell'atto di appello. Iannotti sostiene che tale valutazione è erronea per un errore percettivo: la difesa non poteva formulare la richiesta nell'atto di appello poiché l'imputato era stato assolto in primo grado e la sentenza era stata appellata dal pubblico ministero.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non si sia verificato un errore di fatto (inteso come svista o equivoco nella lettura degli atti) ma una valutazione di merito o un argomento aggiuntivo rispetto alla motivazione principale: la Corte di cassazione aveva effettivamente rilevato che la sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero e, oltre a richiamare un principio non direttamente pertinente, ha ritenuto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis generica in considerazione dei molteplici episodi accertati a carico dell'imputato. Per tali ragioni il rimedio per errore di fatto non è applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimmedìo che tutela l'errore di fatto in Cassazione limitato agli errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano influenzato la decisione; non si applica agli errori di valutazione o di giudizio.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse generica alla luce della molteplicità di episodi contestati, escludendo l'applicazione.
Consente la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicato per liquidare €3.000,00 a carico del ricorrente.
Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013 (Pezzino)
Giurisprudenza richiamata per definire l'errore di fatto come errore percettivo dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti, che altera la decisione.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Giurisprudenza richiamata per distinguere l'errore di fatto dall'errore di giudizio: se la decisione censurata ha contenuto valutativo prevale l'errore di giudizio e il rimedio dell'art. 625-bis non è applicabile.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è riconosciuto solo per errori percettivi (svista/ equivoco) nella lettura degli atti: non copre errori di valutazione o argomentazioni giuridiche aggiuntive della Corte di legittimità.
- Se la Corte di cassazione ha effettivamente rilevato fatti processuali (es. che l'appello è stato proposto dal pubblico ministero), la censura che tale fatto non sarebbe stato considerato difficilmente potrà essere qualificata come errore di fatto.
- Quando la Corte aggiunge motivazioni di merito o argomenti supplementari rispetto al motivo principale, tali argomentazioni costituiscono valutazioni e non possono essere rettificate con il rimedio per errore di fatto.
- Prima di proporre un ricorso per errore di fatto è necessario dimostrare in modo puntuale una contraddizione materiale o una svista nella lettura degli atti (esibizione di parti del fascicolo o refusi che provino l'errore percettivo).
- Esiste il rischio di condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati; valutare attentamente l'ammissibilità procedurale e la sussistenza dei presupposti dell'art. 625-bis.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18498/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18502/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18505/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18506/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18508/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →