Cassazione Penale, Ordinanza n. 22177/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e, in subordine, della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha respinto l'affidamento in prova, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla semilibertà e ha accolto la detenzione domiciliare. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo che il provvedimento fosse affetto da insanabile contraddizione perché, da un lato, riteneva sussistenti i presupposti per la detenzione domiciliare e, dall'altro, negava quelli per l'affidamento in prova; secondo il ricorrente, tale disparità di trattamento sarebbe illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, osservando che l'affidamento in prova richiede non solo la prevenzione del rischio di recidiva ma anche una più marcata finalità rieducativa e una pericolosità sociale minore, se non quasi del tutto cessata; la detenzione domiciliare, invece, ha una componente più detentiva e afflittiva e può essere concessa anche a soggetti ancora socialmente pericolosi. Poiché nel caso concreto il ricorrente aveva ulteriori pendenze, persisteva la pericolosità sociale e le informazioni di polizia erano negative, il diniego dell'affidamento è stato ritenuto corretto. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'affidamento in prova mira sia a prevenire la commissione di ulteriori reati sia a favorire la rieducazione del condannato; presuppone quindi una situazione personale compatibile con un percorso rieducativo già avviato o concretamente avviabile e con una pericolosità sociale ridotta.
La detenzione domiciliare è misura applicabile quando sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati; ha una natura più spiccatamente detentiva e afflittiva rispetto all'affidamento in prova e può essere concessa anche in presenza di una pericolosità sociale ancora significativa.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende può essere irrogata quando non vi siano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare non sono misure equivalenti: la prima richiede una valutazione più rigorosa della capacità del condannato di intraprendere un percorso rieducativo e una minore pericolosità sociale, mentre la seconda può essere concessa anche a soggetti con pericolosità ancora non del tutto esaurita.
- Non è illogico concedere la detenzione domiciliare e negare l'affidamento in prova quando la motivazione evidenzi che la prima misura, per la sua maggiore componente contenitiva, è compatibile con una pericolosità residua, mentre la seconda non lo è per l'assenza di sufficienti indici rieducativi.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a prospettare una contraddizione apparente senza confrontarsi con la diversa struttura e funzione delle misure alternative alla detenzione e con gli specifici elementi di pericolosità indicati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo prova dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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