Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per atti persecutori aggravati (art. 612-bis c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.). Il ricorrente deduce: (i) insufficiente e viziata motivazione sulla sussistenza del reato di atti persecutori, anche alla luce della remissione della querela; (ii) travisamento delle prove; (iii) difetto di procedibilità per remissione di querela rispetto alle lesioni personali; (iv) errato trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti e inesistenza delle aggravanti contestate; (v) omissione delle ragioni sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. I primi due motivi (sussistenza di 612-bis e vizio di motivazione) sono stati dichiarati inammissibili in quanto vertono integralmente in fatto e attengono alla valutazione probatoria riservata al giudice di merito; la deposizione della persona offesa e i ripetuti interventi delle forze dell'ordine sono stati ritenuti riscontri sufficienti. Il terzo motivo (difetto di procedibilità per remissione di querela) è infondato: le lesioni sono state ritenute aggravate perché commesse dall'autore del reato di cui all'art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa (art. 576 n. 5.1 c.p.), rendendo l'azione procedibile d'ufficio. Il quarto motivo (contestazione delle aggravanti e riconoscimento delle attenuanti) è inammissibile e comunque infondato in relazione ai fatti ricostruiti (motivi futili/abbietti e presenza di minore). Il quinto motivo (sospensione condizionale della pena) è manifestamente infondato perché ostacolato da precedenti penali documentati. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposto l'oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
Norme richiamate
Tipizza il reato di atti persecutori; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base della deposizione della persona offesa e dei ripetuti interventi delle forze dell'ordine, valutazione riservata al giudice di merito.
Norma sulle lesioni personali; applicata in combinato con le aggravanti che possono rendere il reato procedibile d'ufficio se ricorre l'aggravante ex art. 576 n. 5.1.
Aggravante che opera quando le lesioni sono commesse dall'autore del reato di cui all'art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; la sua applicazione rende la lesione procedibile d'ufficio anche in assenza di menzione testuale esplicita, se ciò emerge dalla lettura congiunta dei capi d'imputazione.
Richiamata in relazione alla qualificazione delle lesioni e alle aggravanti: permette di stabilire la procedibilità quando sussistono circostanze aggravanti previste dalla legge.
art. 61 nn. 1 e 11-quinquies cod. pen.
Aggravanti per motivi abbietti o futili (n.1) e per aver commesso il fatto alla presenza di un minore (n.11-quinquies); i giudici di merito le hanno ritenute sussistenti sulla base della ricostruzione fattuale.
Principi di determinazione della pena: il ricorso contestava il calcolo del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la determinazione operata dai giudici di merito coerente con i fatti.
Regole per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto precluso il beneficio a causa dei precedenti penali dell'imputato.
Prevede l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio il difetto di procedibilità quando ricorra; la Corte ha spiegato perché la procedibilità era d'ufficio a causa dell'aggravante connessa agli atti persecutori.
Limiti della cognizione della Corte di Cassazione: la revisione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo vizio di motivazione evidente.
art. 6 CEDU (art. 6, par. 3, lett. a)
Richiama il diritto alla difesa e all'informazione precisa sull'imputazione; la Corte ha valutato che la contestazione era sufficientemente chiara alla luce delle particolari connotazioni dell'aggravante.
Massime di principio
- La remissione della querela non estingue l'azione penale quando il reato è reso procedibile d'ufficio da una aggravante collegata ad altra fattispecie (es. lesioni aggravate commesse dall'autore di atti persecutori): in tali casi il giudice può ritenere irrilevante la remissione.
- In Cassazione le questioni che richiedono una rilettura dei fatti o una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili: il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di motivazione e al rispetto del diritto.
- Un'aggravante che si fonda su un dato oggettivo collegato ad altra imputazione (es. identità dell'autore e della vittima tra due reati) può essere desunta dalla lettura congiunta dei capi d'imputazione anche se non espressamente enunciata, purché l'elemento sia oggettivamente chiaro e comprensibile all'imputato.
- Le deduzioni generiche sul punto della sussistenza di attenuanti o sull'errato trattamento sanzionatorio sono difficilmente efficaci in Cassazione se non confrontate con il dettagliato quadro fattuale e motivazionale prodotto dai giudici di merito.
- La presenza di precedenti penali può precludere il riconoscimento di benefici (come la sospensione condizionale della pena); il ricorrente deve specificamente dedurre e provare l'inesistenza delle condizioni ostative per contestare tale esito.
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