Cassazione Penale, Ordinanza n. 26537/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 642 c.p. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'illogicità della motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa attendibilità delle fonti. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili: la prima perché mira a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità; la seconda perché dedotta per la prima volta in Cassazione, in violazione della catena devolutiva e dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata/inammissibile la doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata, osservando che essa era sorretta da un apparato argomentativo logicamente coerente e non sindacabile mediante modelli alternativi di ricostruzione dei fatti. Ha inoltre escluso l'esame della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché proposta per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della conferma di responsabilità nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente.
La causa di non punibilità non può essere esaminata in Cassazione se dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, per la preclusione derivante dalla catena devolutiva.
La nuova deduzione in Cassazione di un motivo non prospettato nei gradi precedenti integra un motivo non ammissibile per violazione della regola devolutiva.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per ribadire che la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né verificare la tenuta logica della decisione sulla base di ricostruzioni alternative estranee alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né opporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle prove.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può tradursi nella sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, né nella verifica della tenuta logica della decisione attraverso modelli argomentativi alternativi non adottati nella sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è deducibile per la prima volta in Cassazione quando non sia stata devoluta ai giudici di merito.
- La violazione della catena devolutiva determina l'inammissibilità del motivo di ricorso che introduca per la prima volta in sede di legittimità una questione non esaminata nei precedenti gradi di giudizio.
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