Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14991/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17/04/2025 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Novara per la contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 152/2006 (gestione di rifiuti pericolosi) relativa a traversine ferroviarie accertate il 29/09/2021. Il GERACI articola tre motivi: (1) violazione delle norme sugli obblighi di notifica delle "prescrizioni" ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006 e degli artt. 129 e 425 c.p.p., deducendo che l'azione penale non doveva essere iniziata in assenza della regolare notifica sia al contravventore sia al rappresentante legale dell'ente; (2) carenza probatoria e vizio di motivazione circa la qualificazione delle traversine come rifiuto pericoloso, lamentando l'assenza di prova tecnico-scientifica e richiamando l'annullamento del decreto di convalida del sequestro da parte del Tribunale del riesame; (3) erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo (colpa) ai sensi dell'art. 43 c.p., sostenendo che, per ruolo, delega e per il fatto che le traversine appartenessero a R.F.I. S.p.A. e il deposito fosse in area di R.F.I., non poteva ritenersi che egli avesse la possibilità concreta di adottare un comportamento alternativo lecito.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i primi due motivi inammissibili: il primo manifestamente infondato (confermando l'orientamento secondo cui l'omessa indicazione delle prescrizioni ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006 non comporta l'improcedibilità dell'azione penale) e il secondo generico in quanto configurato come domanda di rivalutazione del compendio probatorio inammissibile in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo all'elemento soggettivo della colpa, è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente affrontato le specifiche censure difensive circa la posizione di garanzia e la concreta possibilità di un comportamento alternativo da parte del Geraci. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio limitato ai profili indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente)

    art. 256, comma 2, lettere a) e b.; artt. 318-bis, 318-ter, 318-quater, 318-septies, 318-octies

    La Corte ha interpretato che la procedura prevista dagli artt. 318-ter e ss. non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale: l'omessa indicazione delle prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza non determina l'improcedibilità del procedimento penale.

  • codice penale

    art. 43 c.p.; art. 162-bis c.p. (richiamato nel ragionamento costituzionale)

    Art. 43 c.p. riguarda l'elemento soggettivo della colpa: la Corte ha ritenuto che la mera qualifica professionale e la delega non bastino di per sé a dimostrare la colpa senza un'analisi della concreta posizione di garanzia e della possibilità di comportamento alternativo. Art. 162-bis è richiamato nel bilanciamento delle sanzioni e nelle decisioni costituzionali connesse alle misure estintive.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e.; artt. 129 e 425 c.p.p.; art. 173 disp. att. c.p.p.

    La Corte ha applicato i limiti di sindacato in cassazione: i motivi che chiedono rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili; i profili di legittimità formale vanno esaminati nei termini di legge e con i criteri di ammissibilità previsti.

  • d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

    richiamato nei confronti analogici e nelle decisioni costituzionali

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le pronunce della Corte costituzionale che hanno confrontato la disciplina ambientale con la disciplina sulle sanzioni amministrative (d.lgs. 758/1994), sottolineando che neppure in quel contesto la procedura estintiva è stata qualificata come condizione di procedibilità dell'azione penale.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle "prescrizioni" previste dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 152/2006 non determina di per sé l'improcedibilità dell'azione penale: la procedura amministrativa di estinzione non è condizione di procedibilità penale.
  • In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del compendio probatorio: le doglianze che si risolvono in una richiesta di riconsiderazione degli elementi di fatto senza evidenziare vizi di motivazione logico-giuridica specifici sono inammissibili.
  • La qualificazione tecnica di un materiale come "rifiuto pericoloso" richiede prova tecnica/scientifica ma, se la motivazione di merito è logica e congrua (anche basata su elementi contenuti nel verbale di sequestro come odore, stato di usura e codice rifiuto), il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito.
  • La sola posizione ricoperta (es. direttore tecnico con delega) non comporta automaticamente l'accertamento della colpa: occorre verificare la concreta disponibilità e la possibilità di un comportamento alternativo. Se il giudice di merito omette di confrontarsi con questi argomenti strutturali, la Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
  • In casi simili è opportuno documentare puntualmente la provenienza e la titolarità dei beni, le specifiche modalità di trasporto e deposito, nonché dimostrare in che misura l'imputato aveva poteri decisionali o di intervento operativo, perché questi elementi sono centrali per valutare il dolo/colpa e le responsabilità di gestione dei rifiuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.