Cassazione Civile, Ordinanza n. 25337/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatori)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di titoli di Stato argentini effettuato tramite l'intermediazione della banca. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda dei clienti; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibili sia l'appello principale della banca sia l'appello incidentale dei clienti. Per l'appello principale, la Corte territoriale aveva ritenuto invalida la procura ad litem perché conferita da un soggetto privo di poteri rappresentativi nel territorio in cui si era svolto il rapporto, e aveva escluso che la successiva nuova costituzione potesse sanare il difetto, sia per intervenuta decadenza dall'impugnazione sia per insufficienza dei poteri del nuovo firmatario in rapporto al valore della causa. Per l'appello incidentale, la Corte lo aveva ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado. In Cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la nuova costituzione con procura rituale avrebbe avuto efficacia sanante retroattiva; 2) omesso esame del contenuto della delibera del Consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2008, dalla quale sarebbe derivato il potere del dirigente territoriale di proporre gravame, anche oltre i limiti di valore evocati dalla Corte d'appello. I clienti, con ricorso incidentale, hanno a loro volta censurato l'ulteriore mancato rilievo di difetti della rappresentanza della banca e, soprattutto, la declaratoria di tardività dell'appello incidentale, sostenendo che l'impugnazione incidentale tardiva resterebbe ammessa quando l'inammissibilità dell'impugnazione principale derivi da ragioni diverse dalla mera inosservanza del termine o di adempimenti formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca perché il secondo motivo era privo di autosufficienza: non riportava integralmente la clausola della delibera che avrebbe conferito i poteri di rappresentanza, impedendo alla Corte di verificare se il dirigente avesse davvero il potere di proporre gravame. Ritenuto inammissibile il motivo centrale, è rimasto assorbito il primo motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale dei clienti è stato in parte assorbito, quanto alle censure ulteriori sulla rappresentanza, e per il resto rigettato: la Corte ha confermato che l'appello principale era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale, ossia per difetto di un requisito processuale richiesto dalla legge, con conseguente preclusione dell'appello incidentale tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale è invocata dalla ricorrente, ma la Corte non la esamina nel merito perché il motivo è assorbito dall'inammissibilità del motivo centrale e dalla conferma della ratio sulla mancanza di valida prova dei poteri rappresentativi.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la corretta costituzione in giudizio della banca e la validità della rappresentanza processuale.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla difesa tecnica e alla regolarità della costituzione processuale.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla procura alle liti e sulla riferibilità dei poteri rappresentativi.
La Corte ne dà interpretazione ampia: l'impugnazione incidentale tardiva è preclusa quando l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile per difetto di un requisito imposto dalla legge processuale; la nozione di inammissibilità rilevante ai sensi della norma è ampia.
Il motivo è prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È disposta, per entrambe le parti ricorrenti, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censuri il contenuto di un atto o di una delibera deve essere autosufficiente: occorre riportare nel ricorso le clausole rilevanti in modo completo e puntuale, altrimenti la censura è inammissibile perché la Corte non può integrare l'atto mediante accesso diretto ai documenti.
- La legittimazione processuale della banca o dell'ente che agisce o resiste in giudizio richiede che i poteri rappresentativi processuali siano collegati a un effettivo potere di rappresentanza sostanziale sul rapporto controverso.
- La sanatoria del difetto di rappresentanza processuale non può essere utilmente invocata se, al momento della nuova costituzione, il termine per impugnare è già spirato, quando il difetto è tale da rendere l'impugnazione originariamente inammissibile.
- Ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., la nozione di inammissibilità dell'impugnazione principale è ampia e comprende anche l'inammissibilità derivante da difetto di legittimazione processuale; in tal caso l'impugnazione incidentale tardiva non è ammissibile.
- Quando viene dichiarata inammissibile l'impugnazione principale per un vizio processuale essenziale, le censure incidentali che presuppongono la validità dell'impugnazione principale possono risultare assorbite o comunque non esaminabili nel merito.
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