Cassazione Penale, Sentenza n. 50693/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con prescrizioni e cauzione di 600 euro. Il ricorrente deduceva violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione (art. 521 c.p.p.), difetto del requisito della abitualità nell’impiego di proventi illeciti e omessa o apparente motivazione in ordine agli elementi fattuali sul tenore di vita e sulla concreta incidenza dei proventi delittuosi nel sostentamento del nucleo familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo (presunta violazione del principio di correlazione) generico e infondato, confermando che in materia di misure di prevenzione e· la modificazione della qualificazione della pericolosita non costituisce di per se’ violazione del principio di correlazione se la nuova qualificazione e fondata su elementi di fatto espressamente enunciati nella proposta e se e stato assicurato il contraddittorio difensivo. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all’omessa o apparente motivazione circa i concreti elementi fattuali necessari per ritenere che il proposto vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attivita delittuose: la motivazione del provvedimento impugnato e stata ritenuta apodittica e basata su inferenze meramente presuntive senza la dovuta indicazione e valutazione di elementi specifici sul tenore di vita e sulle fonti di reddito. Per cio motivo la Corte ha annullato il decreto e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)
Richiamata come definizione della categoria di pericolosita generica impiegata dal giudice territoriale per l’inquadramento del proposto.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. a)
Richiamato quale criterio normativo alla base della proposta di applicazione della misura, ossia la tipologia di elementi che possono giustificare l’applicazione di misure di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 521
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione; la Corte ha precisato che, nei procedimenti di prevenzione, la diversa qualificazione della pericolosita non configura violazione se fondata su elementi di fatto espressamente indicati nella proposta e se e stato assicurato il contraddittorio.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Richiamata per la lettura della norma: il tenore di vita costituisce l’indicatore principale, a confronto con le fonti reddituali lecite, per valutare l’incidenza dei proventi illeciti; deve essere ricostruito sulla base di precisi elementi di fatto (possessione di beni, spese, consumi, ecc.).
Giurisprudenza di legittimita (Cass. Sez. 5, n. 28695/2022; Sez. 1, n. 8038/2019; Sez. 2, n. 13634/2021)
Citata per affermare che e ammessa la diversa qualificazione della pericolosita se fondata su elementi di fatto indicati nella proposta e per richiedere che il giudice valuti con precisione il tenore di vita attraverso elementi concreti e non con deduzioni meramente presuntive.
Massime di principio
- Nei procedimenti per misure di prevenzione il giudice puo riconoscere una categoria di pericolosita diversa da quella indicata nella proposta, purche la nuova qualificazione sia sostenuta da elementi di fatto espressamente enunciati nella proposta stessa e sia stato garantito alla difesa un effettivo contraddittorio.
- La mera inferenza o deduzione presuntiva circa l’utilizzo dei proventi illeciti per il sostentamento del nucleo familiare non puo sostituirsi a una motivazione puntuale: il giudice deve indicare elementi concreti e determinati sul tenore di vita (beni posseduti, spese, consumi, modalita di impiego delle risorse, confronti con redditi leciti) per ritenere che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, con proventi illeciti.
- Quando si deduce che i proventi illeciti "hanno concorso al soddisfacimento dei bisogni" della famiglia e necessario quantificare o almeno descrivere la consistenza di tali proventi e la loro incidenza rispetto alle fonti lecite al fine di evitare motivazioni apodittiche.
- Se la motivazione risulta insufficiente o apparente, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio al fine di una piu accurata valutazione degli elementi di fatto e del tenore di vita.
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