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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09951/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l'annualità 2014 relativo a un fabbricato posseduto dalla contribuente in concessione demaniale nel porto di Napoli e utilizzato come officina meccanica navale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione IMU per i manufatti in concessione demaniale; 2) violazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992, per l'assoggettamento a IMU del concessionario di manufatto in concessione demaniale; 3) violazione dell'art. 18, comma 3, L. 388/2000, sostenendo che la soggettività passiva IMU riguarderebbe solo le concessioni di area demaniale e non di manufatti demaniali; 4) violazione dell'art. 9 D.Lgs. 23/2011, che prevede il tributo a carico del concessionario di aree demaniali e non di manufatti; 5) violazione dell'art. 3 D.Lgs. 504/1992 per una asserita discrasia normativa, poiché il concessionario sarebbe legittimato passivo per l'imposta ma non attivo per chiedere la variazione catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e controllabile, poiché spiegava che il soggetto passivo IMU era il concessionario del cespite demaniale e che oggetto dell'imposizione non era l'area demaniale ma il fabbricato insistente su di essa. Ha poi ritenuto infondati congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che la disciplina introdotta dall'art. 18 L. 388/2000, modificando l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992, ha esteso la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali; una volta attribuita tale soggettività, non rileva più se la concessione abbia effetti reali o obbligatori, perché il concessionario è obbligato al tributo in ogni caso. La Corte ha richiamato il principio anche per l'IMU, in base all'art. 9 D.Lgs. 23/2011. Ha infine dichiarato inammissibile per carenza di interesse il quinto motivo, poiché la sentenza impugnata non aveva affrontato il tema della legittimazione attiva per la variazione catastale e la contribuente non aveva impugnato alcuna specifica determinazione catastale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992

    La norma, come modificata dall'art. 18 L. 388/2000, viene letta nel senso di estendere la soggettività passiva del tributo ai concessionari di aree demaniali.

  • art. 18, comma 3, L. n. 388/2000

    Ha superato la precedente impostazione e ha reso il concessionario di area demaniale soggetto passivo d'imposta, rendendone irrilevante la natura reale o obbligatoria della concessione ai fini tributari.

  • art. 9 D.Lgs. n. 23/2011

    "nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"

    Il principio affermato per l'ICI viene applicato anche all'IMU: il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo dell'imposta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito non consenta di ricostruire la ratio decidendi o il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la motivazione consente il controllo della decisione, il motivo è infondato.
  • In materia di ICI/IMU, la soggettività passiva del concessionario di area demaniale discende direttamente dalla legge e rende irrilevante distinguere tra concessione ad effetti reali e concessione ad effetti obbligatori.
  • Ai fini IMU, quando il tributo colpisce il fabbricato insistente sull'area demaniale, il concessionario del cespite può essere considerato soggetto passivo secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • È inammissibile per difetto di interesse la censura che investa un profilo non trattato dalla sentenza impugnata e che non sia collegata a un concreto atto o statuizione oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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