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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46223/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di cui al capo A) (art. 416-bis c.p.), deducendo vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: contestava l'assenza di effettivi e seri indizi della sua intraneità alla cosca Bonavota, la difettosa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (senza riscontri), la erronea valutazione del cosiddetto "tempo silente" e della lunga detenzione subita dal Caparrotta, nonché la mancata considerazione della incompatibilità temporale tra i fatti (2007/2008) e l'applicazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame ampia, logica e priva di vizi manifesti: il Tribunale aveva infatti valorizzato dichiarazioni di più collaboratori, riscontri investigativi (spostamenti, contatti, riconoscimenti fotografici), il ruolo e la "dote" criminale del Caparrotta, trasferte ripetute in Piemonte e la permanenza di collegamenti anche dopo la detenzione. In ordine alle esigenze cautelari è stata richiamata la presunzione relativa ex art. 275 c.p.p. (onere della difesa di provare l'assenza di esigenze cautelari) e sottolineata la permanenza del rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come reato permanente e fondamento della contestazione associativa; il Tribunale ha valutato che la permanenza del vincolo associativo non si esclude automaticamente per il solo 'tempo silente' o per la detenzione, salvo prova di reale recesso.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di impugnazione come parametro di censura della motivazione; la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di adeguatezza logica e conformità ai principi di diritto.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in particolare il comma 3: la Corte ha richiamato la presunzione relativa che giustifica la necessità cautelare e ha precisato che incombe sulla difesa l'onere di dimostrare l'assenza di esigenze cautelari o che queste non richiedano la misura più afflittiva.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Menzi­onato tra le norme richiamate nella censura sulla motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistere vizio logico in ordine agli obblighi motivazionali richiamati.

  • art. 23 del d.l. n. 137/2020

    Richiamato nella richiesta della Procura Generale per la presentazione della requisitoria scritta; non incide sul merito ma sul procedimento di conclusione.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità controlla la motivazione delle misure cautelari limitatamente alla sua adeguatezza logica e al rispetto dei principi di diritto, senza riesaminare i fatti o rinnovare la valutazione delle fonti di prova.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare gravi indizi se corroborate da riscontri investigativi (contatti, spostamenti, riconoscimenti fotografici, coerenza con altre indagini); una critica generica all'uso delle propalazioni è spesso insufficiente in cassazione.
  • Il reato associativo ex art. 416-bis è considerato reato permanente: la mancata commissione di reati 'fine' per un periodo non prova automaticamente il recesso dall'associazione; occorre che la difesa dimostri il reale recesso per escludere la permanenza del vincolo.
  • Sulla sussistenza delle esigenze cautelari opera una presunzione relativa (art. 275 c.p.p.): compete alla difesa fornire elementi concreti che escludano il pericolo di reiterazione o la necessità della misura più afflittiva.
  • La lunga detenzione pregressa non elimina di per sé la rilevanza indiziaria o le esigenze cautelari, specialmente se risultano contatti o ripresa di attività a favore dell'associazione dopo la scarcerazione.
  • In ricorsi per vizio di motivazione, proporre una mera rilettura alternativa degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito non è sufficiente: è necessario indicare vizi logici o omissions tali da inficiare la decisione.

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