Cassazione Civile, Ordinanza n. 17013/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consulente finanziario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio avviato dall'OCF nei confronti di una consulente finanziaria iscritta all'albo unico, alla quale era stato contestato di avere promosso alla clientela di una SIM, nell'ambito di un'operazione coordinata dai capi rete, prodotti estranei al catalogo ufficiale dell'intermediario, in particolare patrimoni destinati a specifico affare e titoli emessi da società terze, con elusione dei presidi di tutela previsti dalla normativa di settore. Con delibera n. 1849 del 16 febbraio 2022 era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), TUF, per violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Consob n. 20307/2018. La consulente aveva proposto opposizione alla Corte d'appello di Milano, che aveva rigettato il ricorso ritenendo provata la condotta contestata sulla base della sovrapponibilità tra clientela della SIM e sottoscrittori dei prodotti estranei, delle dichiarazioni di alcuni clienti e della posizione della consulente quale socia al 5% di una società coinvolta. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi, tra cui: nullità per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa per il rigetto in blocco delle istanze istruttorie; violazione dell'art. 195, comma 7, TUF per mancata ammissione dei mezzi di prova ritenuti necessari e difetto di motivazione sul punto; omesso esame della circolarizzazione disposta dal commissario straordinario; inapplicabilità ai patrimoni destinati della disciplina sui servizi di investimento; motivazione apparente sulle prove; nullità per mancata verbalizzazione dell'audizione personale; falsa applicazione dell'art. 195, comma 7, TUF; mancato rispetto del termine di centottanta giorni fra accertamento e contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse rigettato in modo meramente cumulativo e sommario tutte le istanze istruttorie senza un effettivo giudizio di rilevanza sui singoli capitoli, né una specifica indicazione delle ragioni di genericità o valutatività. La motivazione del diniego probatorio non si confrontava con il contenuto dei capitoli di prova e non soddisfaceva il diritto alla prova né l'art. 195, comma 7, TUF. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi, che restano devoluti al giudice del rinvio nei limiti del thema decidendum. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 196, comma 1, lett. b), TUF
indicato come base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'OCF per la violazione contestata.
art. 158, comma 1, Regolamento Consob n. 20307/2018
richiamato quale norma violata per avere promosso prodotti estranei al catalogo ufficiale dell'intermediario, in assenza dei presidi di tutela previsti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro della censura di nullità della sentenza/procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione dell'art. 195, comma 7, TUF in relazione al diniego dei mezzi di prova.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa, ritenuto inciso dal rigetto in blocco delle istanze istruttorie.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio nella valutazione delle istanze istruttorie.
invocato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio.
la Corte afferma che il giudice deve esaminare e motivare puntualmente il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori richiesti; il rigetto sommario non è sufficiente.
richiamato in relazione all'asserita genericità dei capitoli di prova; la Corte censura l'assenza di una motivazione specifica su quali capitoli sarebbero stati davvero indeterminati.
richiamato per la produzione in cassazione di documenti relativi a giudizi penali collegati ai fatti di causa.
richiamato nel sesto motivo come norma asseritamente violata per mancata verbalizzazione dell'audizione personale.
richiamato insieme all'art. 126 c.p.c. nel sesto motivo relativo alla verbalizzazione dell'audizione personale.
art. 166, comma 1, lett. a), TUF
richiamato nei procedimenti penali menzionati dalla ricorrente come norma incriminatrice oggetto di assoluzione per taluni capi d'imputazione.
richiamato nei procedimenti penali menzionati dalla ricorrente per l'imputazione di ostacolo all'attività di vigilanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione in materia finanziaria, il rigetto delle istanze istruttorie non può essere fondato su formule generiche o cumulative: il giudice deve valutare in modo specifico la rilevanza di ciascun capitolo di prova rispetto ai fatti controversi e al compendio probatorio già acquisito.
- La declaratoria di irrilevanza o di inammissibilità della prova testimoniale deve essere motivata con riferimento concreto al contenuto dei singoli capitoli; non è sufficiente un richiamo astratto alla copiosa documentazione in atti o alla pretesa genericità valutativa delle richieste.
- La violazione del diritto alla prova, quando incide sulla legalità dell'accertamento del fatto rilevante ai fini della sanzione, integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame istruttorio.
- L'accoglimento di una censura processuale che inficia l'accertamento del fatto può determinare l'assorbimento delle ulteriori doglianze, le quali restano devolute al giudice di rinvio nei limiti del thema decidendum.
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