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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di un procedimento con imputazioni per reati patrimoniali connessi a merci contraffatte, il GIP di Genova aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di somme di denaro nella disponibilità di più indagati e, contestualmente, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per i capi relativi a ricettazione e detenzione/vendita di merce contraffatta, trasmettendo gli atti a Savona. Ricevuti gli atti, il GIP di Savona, entro il termine di cui all’art. 27 c.p.p., aveva a sua volta emesso analoga misura cautelare reale. Successivamente, lo stesso GIP di Savona ha sollevato conflitto negativo di competenza, sostenendo che dovesse ritenersi sussistente la connessione con il reato associativo di cui al capo A) e che, quindi, la declaratoria di incompetenza del giudice genovese fosse errata. Il ricorso/conflitto mirava quindi a rimettere in discussione la ripartizione territoriale della competenza e la legittimità dell’intervento del giudice savonese sulla misura cautelare reale.

La decisione

La Corte ha dichiarato insussistente il conflitto. Ha rilevato che, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite, non sussiste conflitto negativo di competenza quando il giudice indicato come competente dal giudice che si è dichiarato incompetente, nel corso delle indagini preliminari, emetta comunque il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero entro il termine di cui all’art. 27 c.p.p.: in tal caso il potere decisorio del secondo giudice si esaurisce con l’adozione della misura e non può essere contemporaneamente mantenuta e sollevata la questione di competenza. Di conseguenza, la misura cautelare reale emessa dal GIP di Savona restava valida ed efficace e il conflitto non poteva essere dichiarato esistente.

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.p.

    il termine ivi previsto per l'adozione della misura cautelare da parte del giudice indicato come competente rileva ai fini della validità ed efficacia del provvedimento emesso dopo la declinatoria di incompetenza di altro giudice.

  • art. 28 c.p.p.

    quando il giudice ritiene di non essere competente, deve limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento; non può, dopo aver emesso la misura richiesta, mantenere utilmente il conflitto negativo.

  • art. 22 c.p.p.

    nel corso delle indagini preliminari il potere del giudice investito della domanda cautelare è circoscritto all'atto richiesto dal pubblico ministero.

  • art. 9 c.p.p.

    richiamato nel ragionamento sulla determinazione della competenza territoriale per i reati di ricettazione e commercio di merce contraffatta, con ricorso ai criteri suppletivi quando il luogo di consumazione non è noto.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato di ricettazione contestato al capo B.

  • art. 473 c.p.

    richiamato come delitto presupposto della provenienza illecita dei prodotti commerciali contraffatti.

  • art. 474, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione e vendita di accessori di lusso contraffatti contestata al capo C.

  • art. 416 c.p.

    reato associativo escluso dalla connessione dal giudice genovese; la questione non è stata però risolta nel merito dalla Corte, che si è limitata alla verifica dell'insussistenza del conflitto.

Massime di principio

  • Nel corso delle indagini preliminari, quando il giudice indicato come competente a seguito della declinatoria di incompetenza di altro giudice emette il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero entro il termine previsto, la sua potestà decisoria si consuma con quell'atto e non può residuare un conflitto negativo di competenza.
  • La simultanea emissione della misura cautelare e del conflitto non è ammissibile quando il giudice, anziché limitarsi a rifiutare la cognizione del procedimento, abbia già esercitato il potere richiesto sul punto cautelare.
  • Ai fini della validità della misura cautelare emessa dal secondo giudice, è decisivo il rispetto del termine di cui all’art. 27 c.p.p.; in tale ipotesi il provvedimento resta efficace anche se il giudice abbia contestualmente sollevato questioni di competenza.
  • La verifica sul conflitto di competenza in materia cautelare reale deve distinguere tra potere di cognizione del procedimento e potere di provvedere sull'istanza cautelare specificamente devoluta al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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