Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41020/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la corretta applicazione della presunzione legale di pericolosità prevista per i reati associativi (art. 416-bis cod. pen. / art. 275 c.p.p.), deducendo che tale presunzione fosse stata superata: a) per il decorso del tempo (periodo 'silente' dalla scarcerazione del 2019), b) per la disarticolazione dei vertici della cosca e la presenza di pochi partecipi ancora in libertà, c) per lo svolgimento di attività lavorativa lecita e altra documentazione che, secondo la difesa, dimostrerebbe un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione mafiosa. Sono stati presentati due motivi distinti dai difensori e motivi aggiunti ex art. 311 c.4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi non abbiano efficacemente confutato la motivazione dell'ordinanza impugnata né i principi di diritto consolidati relativi alla presunzione di pericolosità per i reati di tipo mafioso. In particolare la Corte ha richiamato il principio della doppia presunzione (relativa sulle esigenze cautelari e assoluta circa l'adeguatezza della sola custodia carceraria, superabile solo nei casi degli artt. 275 commi 4 e 4-bis c.p.p.). L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata ritenuta adeguata nel valutare che: a) la detenzione di vertici non esclude la riorganizzazione dell'associazione; b) lo svolgimento di attività lecite e il decorso del tempo, alla luce della gravità dei fatti e della successiva imputazione/condanna per estorsione di matrice mafiosa, non sono risultati sufficienti a superare la presunzione di pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (partecipazione ad associazione di tipo mafioso)

    Rilevato come il reato contestato al ricorrente; la sua configurazione determina l'applicazione delle presunzioni cautelari speciali di cui all'art. 275 c.p.p.

  • art. 275 c.p.p., comma 3 (presunzione di pericolosità per i reati associativi)

    La Corte ha richiamato la natura doppia della presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (superabile con prova contraria) e assoluta quanto all'adeguatezza della sola custodia carceraria (superabile soltanto nei casi espressi dai commi 4 e 4-bis).

  • art. 275 c.p.p., commi 4 e 4-bis

    Indicano le limitate ipotesi in cui la misura carceraria può risultare inadeguata (es. necessità di cura per malattie incompatibili con la detenzione, cura di figli minori di sei anni), richiamate dalla Corte come eccezioni molto restrittive.

  • art. 274 c.p.p.

    Riferimento alla regola generale sulle misure cautelari; la Corte ha precisato che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3 prevale sulle disposizioni generali di cui all'art. 274 quando ricorrono i reati associativi.

  • art. 311 c.p.p., comma 4

    Richiamato in relazione ai motivi aggiunti presentati dalla difesa; norma procedurale che consente di proporre motivi aggiunti nel termine e nelle forme previste.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna alle spese e per l'ordine di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, applicata dalla Corte a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione rafforzata: è relativamente agevole ritenere sussistenti esigenze cautelari e la custodia carceraria è presumibilmente adeguata salvo pochissime eccezioni legislative (commi 4 e 4-bis dell'art. 275 c.p.p.).
  • Il decorso del tempo e lo svolgimento di attività lecite possono contribuire a superare la presunzione di pericolosità, ma occorre prova oggettiva, concreta e convincente di un effettivo e irreversibile allontanamento dal gruppo criminale; meri elementi generici o episodici sono insufficienti.
  • La produzione di documentazione da parte della difesa deve rispondere specificamente ai rilievi motivazionali del giudice di merito: il giudice deve essere confrontato punto per punto con elementi di fatto idonei a rovesciare la presunzione e a vincere l'inversione dell'onere probatorio.
  • Eventuali condotte successive alla scarcerazione (anche sospette o oggetto di imputazione) compromettono gravemente l'asserto di 'tempo silente' e rendono più difficile il superamento della presunzione.
  • Le eccezioni che rendono inadeguata la custodia carceraria sono molto limitate (assistenza a figli minori di sei anni, grave malattia incompatibile con la detenzione): non è possibile estendere tali deroghe in via interpretativa ampia.
  • In casi simili è strategico documentare: continuità lavorativa stabile, assenza di contatti con il sodalizio (prove telefoniche, dichiarazioni testimoniali, atti amministrativi), iniziative di emersione sociale comprovate, e spiegare compiutamente eventuali periodi di 'silenzio' per evitare interpretazioni sfavorevoli.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.