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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28788/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato cui, con sentenza della Corte d'appello, era stata rideterminata la pena all'esito di un concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., confermando nel resto la decisione di primo grado di accertamento di responsabilità per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La censura, per come sintetizzata nella motivazione, mirava in sostanza a contestare profili non più deducibili dopo l'accordo ex art. 599-bis c.p.p., richiamando anche la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché, avendo l'imputato aderito al concordato sui motivi di appello rinunciando agli altri motivi, erano precluse in sede di legittimità le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.; residuava soltanto la possibilità di denunciare un eventuale contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo o una pena illegale, evenienza qui non ravvisata. In assenza di riserva espressa circa ulteriori impugnazioni, la rinuncia ha prodotto giudicato parziale sulle questioni abbandonate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata la sentenza di appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. limitato alla rideterminazione della pena e non essendovi alcuna riserva sulle ulteriori questioni, il ricorrente non potesse riproporre in cassazione motivi di appello rinunciati né lamentare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Né è stata ravvisata una pena illegale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata riscontrata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ne esclude la praticabilità nel caso concreto in relazione a doglianze precluse dal concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., salvo che la sentenza sia difforme dall'accordo o emerga una pena illegale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamato come disposizione incriminatrice oggetto del giudizio di responsabilità per reati in materia di stupefacenti; la decisione non interviene nel merito della sua applicazione, ma solo sulla preclusione processuale derivante dal concordato.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Richiamato nella sentenza di merito come ulteriore norma incriminatrice/aggravatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti, senza specifiche statuizioni di legittimità sul punto.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello comporta rinuncia ai motivi non coltivati e preclude in cassazione la deduzione di censure su tali questioni, salvo i limiti relativi alla formazione della volontà, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della decisione e alla pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere che possa essere evitata la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e alla eventuale illegalità della pena.
  • L'adesione al concordato sui motivi di appello, senza riserve, comporta rinuncia ai motivi non coltivati e determina un giudicato parziale sulle questioni abbandonate, con conseguente preclusione alla loro riproposizione in sede di legittimità.
  • Dopo il concordato in appello non è ammissibile dedurre in cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la relativa questione sia stata coperta dalla rinuncia ai motivi di appello.
  • La Corte di cassazione, in presenza di sentenza conforme all'accordo e di pena non illegale, dichiara inammissibile il ricorso e applica la disciplina accessoria di cui all'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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