Cassazione Civile, Ordinanza n. 21932/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore e garanti)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della società correntista, quale debitrice principale, e di alcuni soggetti che avevano assunto garanzia personale per l’obbligazione. In opposizione al decreto, i debitori deducevano la nullità di una clausola di modifica unilaterale delle condizioni del conto corrente e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, chiedevano la ripetizione delle somme indebitamente addebitate, anche per asserita usura, e il risarcimento dei danni. Il tribunale accoglieva la domanda della società debitrice principale, ma rigettava l’opposizione dei garanti. In appello, la corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello della società principale per difetto di interesse, ritenendo che fosse già vittoriosa, e qualificava il contratto dei garanti come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito. I ricorrenti censurano: 1) l’esclusione della deducibilità, da parte del garante autonomo, della violazione del divieto di anatocismo, ritenuto norma imperativa; 2) la declaratoria di inammissibilità dell’appello della società debitrice principale, sostenendo che essa aveva interesse a impugnare perché esposta alla rivalsa dei garanti in caso di conferma della condanna di questi ultimi; 3) la qualificazione del rapporto di garanzia come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello della società debitrice principale per difetto di interesse. La società, pur vittoriosa in primo grado quanto alla propria posizione, conservava un concreto interesse a impugnare perché la conferma della condanna dei garanti l’avrebbe esposta alla loro azione di rivalsa. L’errore processuale della corte d’appello assorbe le ulteriori censure, rendendo necessario il rinvio della causa al giudice di appello in diversa composizione, anche per la posizione dei garanti, poiché tra le posizioni della debitrice principale e dei garanti sussiste un nesso di dipendenza e inscindibilità che impone il simultaneus processus. La sentenza è quindi cassata con rinvio, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
norma richiamata come base processuale dell’opposizione a decreto ingiuntivo
denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire o ad impugnare sussiste anche per la parte formalmente vittoriosa quando la decisione le espone a conseguenze pregiudizievoli ulteriori, come la rivalsa dei garanti
art. 101, secondo comma, c.p.c.
denunciando violazione degli artt. 101, secondo comma, e 354, quarto comma, c.p.c.
richiamato nel motivo volto a contestare la qualificazione del rapporto e le conseguenze processuali della mancata corretta trattazione della controversia
art. 354, quarto comma, c.p.c.
denunciando violazione degli artt. 101, secondo comma, e 354, quarto comma, c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla necessità del corretto contraddittorio e del rinvio in presenza di questioni che incidono su posizioni inscindibili
art. 1322, comma secondo, c.c.
denunciando violazione degli artt. 101, secondo comma, e 354, quarto comma, c.p.c. e degli artt. 1322, comma secondo, e 1325 c.c.
richiamato per contestare la qualificazione del contratto di garanzia in base alla sua autonomia negoziale
denunciando violazione degli artt. 101, secondo comma, e 354, quarto comma, c.p.c. e degli artt. 1322, comma secondo, e 1325 c.c.
richiamato nel motivo sulla qualificazione del contratto di garanzia e sui suoi elementi essenziali
denunciando violazione degli artt.1938 e 1283 c.c.
richiamato nel motivo in tema di garanzia e del dedotto carattere imperativo delle norme violate
denunciando violazione degli artt.1938 e 1283 c.c.
il divieto di anatocismo è trattato come norma la cui violazione è invocata dai ricorrenti come deducibile anche dal garante
Massime di principio
- La parte formalmente vittoriosa in primo grado conserva interesse ad appellare se la decisione le arreca un concreto pregiudizio indiretto o la espone a successive azioni di rivalsa o regresso da parte di altri soggetti coinvolti nel rapporto.
- Quando la posizione della debitrice principale e quella dei garanti è strutturalmente dipendente e inscindibile, il giudizio deve svolgersi con simultaneus processus nei confronti di tutte le parti, e le statuizioni adottate su una di esse incidono necessariamente anche sulle altre.
- L’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse costituisce vizio processuale idoneo ad assorbire le ulteriori censure, imponendo la cassazione con rinvio.
- La qualificazione del rapporto di garanzia e la possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto garantito restano questioni che devono essere esaminate nel rispetto dell’assetto processuale corretto e della partecipazione di tutte le parti necessarie.
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