Sentenza n. 10915/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, - dell’Avviso dell’esito della prova scritta del 6 maggio 2024 - D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, come modificato con Decreto del 29 maggio 2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE(U).0076336.29-05-2024 (con esso impugnato) per esserle stato attribuito dapprima un punteggio di 57 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e successivamente a seguito di detta rettifica punti 58; - in parte qua, dell’atto contenente i cento quesiti, forniti da Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell’8 giugno 2023) avrebbe dovuto essere quella corretta; più precisamente, nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 30 ottobre 2024 dalla parte ricorrente: per l’annullamento - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - DPIT n. 2187 del 9 agosto 2024 e della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 con esso approvata, nelle parti di seguito specificate; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - DPIT n. 2206 del 19 agosto 2024 e della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 con esso rettificata, nelle parti di seguito specificate; - ove occorra, dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - DPIT n. 124319 del 9 agosto 2024, di assegnazione ai ruoli regionali della Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023; - ove occorra e possa e nei limiti dell’interesse della ricorrente, degli atti, ancorché non conosciuti, relativi all’assegnazione degli idonei ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse; - di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali; nonché per l’annullamento del diniego del 30 ottobre 2024 espresso dal Ministero intimato sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi trasmessa in data 21 ottobre 2024 con cui la parte ricorrente ha richiesto copia dei documenti necessari a identificare eventuali soggetti controinteressati nel presente giudizio; e per la conseguente condanna al rilascio dei documenti necessari a identificare eventuali soggetti controinteressati nel presente giudizio richiesti, con l’istanza di accesso del 21 ottobre 2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 10 febbraio 2026 dalla parte ricorrente: per l’annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. DPIT 3827 del 18 dicembre 2025 e della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 con esso rettificata, allegata e costituente parte integrante del decreto medesimo, nelle parti d’interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase orale della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici per attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima, nonché quesiti della prova scritta, graduatorie definitive e successive rettifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente destinataria di un punteggio di 57/100, poi rettificato a 58/100, ha impugnato l’esito della prova scritta della procedura indetta con D.M. n. 107/2023, sostenendo di avere diritto al raggiungimento della soglia di 60 punti. Ha dedotto, in primo luogo, l’errata formulazione di alcuni quesiti e l’erroneità delle risposte individuate come corrette dalla Commissione, in violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 107/2023, che impone una sola risposta corretta per ciascun quesito. In particolare, ha contestato quesiti riguardanti le assenze retribuite dei dirigenti scolastici, l’istituzione del Sistema Nazionale di Valutazione e l’integrazione scolastica prevista dalla legge n. 104/1992. Ha sostenuto che alcune risposte selezionate dall’Amministrazione fossero errate o ambigue e che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una revisione complessiva dei quesiti, anziché correggerne uno solo. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della par condicio, dei principi di trasparenza e di ragionevolezza, lamentando disservizi organizzativi e logistici nello svolgimento della prova, tra cui lunghe attese, carenze igieniche, banchi e sedie danneggiati e mancata predisposizione di ausili per candidati con disabilità. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva, le successive rettifiche, gli atti di assegnazione ai ruoli regionali e il diniego di accesso alla documentazione necessaria per individuare eventuali controinteressati. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la successiva rettifica della graduatoria del dicembre 2025. Nel corso del giudizio ha inoltre prodotto una perizia di parte sui quesiti contestati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Quanto alle contestazioni sui quesiti, ha ritenuto che la scelta e la formulazione degli stessi rientrino nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e siano sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, oppure di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, le risposte individuate dalla Commissione sono state ritenute sicuramente corrette, mentre le alternative indicate dalla ricorrente sono state qualificate come distrattori, dotati di mera plausibilità ma non di effettiva correttezza. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la perizia di parte, non potendo essa essere contrapposta alla valutazione della Commissione, salvo il caso residuale del macroscopico errore logico. La correzione di un solo quesito non è stata considerata indice di illegittimità, ma espressione delle valutazioni rientranti nel merito tecnico-amministrativo. Le censure relative ai disservizi sono state respinte perché rimaste sul piano della mera allegazione, prive di adeguato riscontro probatorio. Il rigetto delle censure originarie ha comportato anche il rigetto dei motivi aggiunti, nella parte in cui reiteravano le medesime doglianze contro graduatorie e rettifiche. Il diniego di accesso non è stato accolto, in quanto il ricorso è stato complessivamente respinto. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito, della novità della questione e del contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, D.M. n. 107/2023
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta
La disposizione richiede che ciascun quesito presenti una sola risposta corretta; il giudice ha ritenuto rispettato tale requisito nei quesiti contestati, considerando le alternative indicate dalla candidata meri distrattori.
Il decreto monocratico cautelare ha respinto la richiesta di misure presidenziali per carenza dei relativi presupposti.
art. 97 Cost.
La ricorrente ha richiamato i principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, ma il giudice non ha ravvisato violazioni riconducibili ai disservizi o alla formulazione dei quesiti.
La disposizione era richiamata in uno dei quesiti contestati; il giudice ha ritenuto corretta la risposta individuata dalla Commissione.
art. 15 CCNL personale dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca 2016-2018
La disposizione era richiamata in uno dei quesiti sulle assenze retribuite; il giudice non ha ravvisato un errore manifesto nella risposta considerata corretta dalla Commissione.
Massime di principio
- La scelta e la formulazione dei quesiti in una procedura concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando emergano errori manifesti e oggettivi, ovvero manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
- Nei quesiti a risposta multipla, la presenza di alternative dotate di una certa plausibilità non comporta di per sé la violazione del requisito dell’unicità della risposta corretta, quando la risposta indicata dalla commissione risulti sicuramente corretta e le altre abbiano funzione di distrattori.
- Una perizia di parte o un parere pro veritate non può sostituire la valutazione della commissione concorsuale né, di regola, dimostrare l’illegittimità del giudizio tecnico, salvo che evidenzi un macroscopico errore logico o oggettivo.
- La mera allegazione di disservizi organizzativi o logistici nello svolgimento di una prova concorsuale non è sufficiente a ottenere l’annullamento degli atti se non è accompagnata da riscontri idonei a dimostrare l’effettiva incidenza dei disservizi sulla regolarità e sulla par condicio della prova.
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