Cassazione Civile, Ordinanza n. 26195/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento del 1° marzo 2016 con cui la Banca d'Italia ha irrogato a tre ex componenti del consiglio di amministrazione di una banca una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi. Uno solo dei sanzionati ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 CDFUE, sostenendo che il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d'Italia non avrebbe garantito il giusto processo e che la Corte d'appello non avrebbe svolto un sindacato pieno nel merito. Con il secondo motivo ha invocato l'art. 49 CDFUE, prospettando l'applicazione retroattiva della lex mitior a seguito della riduzione delle sanzioni introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, assumendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha censurato, rispettivamente, la ritenuta responsabilità per il ritardo nella gestione del credito deteriorato, l'omesso esame di ulteriori fatti decisivi relativi ad altre contestazioni di merito e la quantificazione della sanzione, deducendo violazioni degli artt. 2381 e 2392 c.c. e l'omessa considerazione del contesto operativo, dell'effettivo assetto dei poteri e della sproporzione della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato in parte e inammissibile nella parte relativa al preteso difetto di sindacato, il secondo infondato, e i motivi terzo, quarto e quinto inammissibili o infondati perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e perché incentrati su una ricostruzione fattuale non compatibile con quanto accertato dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, CEDU
Le sanzioni amministrative previste dal TUB non sono qualificate come sostanzialmente penali; il problema convenzionale è soddisfatto se l'incolpato può sottoporre la fondatezza della contestazione a un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione.
art. 47, comma 2, CDFUE
La censura sul mancato giusto processo davanti al giudice di merito è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 49, comma 1, CDFUE
Non si applica la lex mitior alle sanzioni amministrative del TUB, poiché tali illeciti non hanno natura sostanzialmente penale secondo l'orientamento consolidato della Corte.
Le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi di questa norma sono trattate come sanzioni amministrative non sostanzialmente penali.
Richiamato come parte del sistema sanzionatorio bancario ritenuto non penale.
L'obbligo dell'amministratore di agire in modo informato implica doveri di attivazione e di informazione, particolarmente incisivi nel settore bancario, anche con funzione rilevante verso l'Autorità di vigilanza.
Richiamato insieme all'art. 2381 c.c. per sostenere, e la Corte ha respinto, la censura sulla responsabilità degli amministratori e sulla valutazione della condotta dell'amministratore bancario.
La riduzione delle sanzioni introdotta dal decreto non determina retroattivamente l'azzeramento degli effetti della sanzione già irrogata, in assenza di natura penale sostanziale dell'illecito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi del TUB non hanno natura sostanzialmente penale; pertanto non si applicano automaticamente le garanzie proprie del processo penale né il principio della lex mitior in senso convenzionale.
- In materia di sanzioni amministrative bancarie, il controllo giurisdizionale è sufficiente se consente la piena verifica della fondatezza della contestazione da parte di un giudice indipendente e imparziale; doglianze meramente generiche sulla qualità del rito sono inammissibili.
- L'obbligo degli amministratori di agire in modo informato, specie nelle società bancarie, si traduce in doveri positivi di attivazione e di acquisizione di informazioni funzionali a prevenire o attenuare le criticità aziendali.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di omesso esame di fatti decisivi: occorre indicare un fatto storico realmente decisivo e non limitarsi a contestare il convincimento del giudice di merito.
- La censura sulla quantificazione della sanzione deve confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito e con gli accertamenti in fatto già compiuti; allegazioni generiche su assetto dei poteri, contesto operativo o sanzioni inflitte ad altri soggetti non sono di per sé decisive.
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