Cassazione Civile, Ordinanza n. 15766/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso IRPEF relativa all'anno 2006 presentata da un ex dipendente di banca, che aveva percepito dal fondo previdenziale integrativo aziendale una prestazione in forma capitale in luogo della rendita. Il fondo, quale sostituto d'imposta, aveva tassato l'intera somma senza sottrarre i contributi versati dal lavoratore. Il contribuente sosteneva che una quota pari al 4% delle retribuzioni dovesse restare esente o comunque non concorrere alla base imponibile ai sensi del TUIR ratione temporis vigente, chiedendo il rimborso della maggiore imposta trattenuta. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso e, nei giudizi di merito, era risultata soccombente. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 17 (oggi 19) e 48 (oggi 51) del d.P.R. 917/1986, sostenendo che la franchigia/esenzione opera solo per i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e non per quelli versati volontariamente al fondo complementare; inoltre ha contestato che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la deducibilità della quota contributiva senza considerare la natura facoltativa dell'adesione al fondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha valorizzato il consolidato orientamento secondo cui il fondo di previdenza complementare aziendale per i dipendenti dell'istituto bancario opera come forma di previdenza complementare, fondata su adesione/contribuzione volontaria e non su obbligo di legge. Di conseguenza, ai fini fiscali, la prestazione in capitale erogata dal fondo deve essere assoggettata a tassazione sull'intera somma corrisposta, senza defalcare i contributi versati dal lavoratore, perché l'esenzione prevista dal TUIR riguarda soltanto i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo soccombenza nel dispositivo, secondo quanto indicato nella motivazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
utilizzato come vizio dedotto per censurare l'erronea applicazione delle norme fiscali da parte del giudice di merito
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel testo ratione temporis per la disciplina dell'imposizione delle somme percepite
art. 19, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
norma evocata come disciplina del regime fiscale applicabile alla prestazione in capitale
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
le somme non concorrono a formare il reddito solo se i contributi previdenziali e assistenziali sono versati in ottemperanza a disposizioni di legge
art. 51, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
norma attuale corrispondente alla precedente disciplina dell'esenzione dei contributi obbligatori
Massime di principio
- In materia di tassazione delle prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendali, la base imponibile comprende l'intera somma corrisposta al beneficiario quando i contributi siano stati versati su base volontaria o convenzionale, senza obbligo di legge.
- L'esenzione fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dal TUIR opera solo per i versamenti effettuati in ottemperanza a disposizioni legislative; non si estende ai contributi facoltativi destinati a forme complementari di previdenza.
- Quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
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