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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39589/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha dedotto violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen.: trattandosi di soggetto con recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, l'aumento sanzionatorio per il reato satellite unificato per continuazione non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Nel caso concreto il GIP aveva applicato un aumento inferiore a quello minimo previsto dalla norma. La difesa ha eccepito che la recidiva, essendo stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, escludeva l'operatività della disposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 81, quarto comma, cod. pen. opera anche quando il giudice abbia dichiarato la recidiva equivalente alle attenuanti (giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite). Pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, perché ridetermini la sanzione conformemente all'art. 81, quarto comma. Sono comunque irrevocabili la determinazione della pena base per il reato più grave e l'affermazione di responsabilità per il reato satellite (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    Stabilisce che, se l'autore è recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, l'aumento per il reato satellite unificato per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena base del reato più grave; la Corte ha interpretato la norma come operante anche quando la recidiva è stata considerata equivalente alle attenuanti.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata specifica; la sua ricorrenza impone l'applicazione del limite di aumento di cui all'art. 81, quarto comma.

  • art. 69, cod. pen.

    Riguarda l'equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di equivalenza non escluda l'applicazione del limite minimo di aumento previsto dall'art. 81, comma 4.

  • Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 (Rv. 267044 - 01)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata a conferma del principio secondo cui l'art. 81, comma 4, opera anche se la recidiva è considerata equivalente alle attenuanti.

  • art. 624 c.p.p.

    Indica le parti della decisione diventate irrevocabili; la Corte ha ritenuto irrevocabili la condanna e la pena base sul reato più grave.

  • art. 623, comma 1, lett. d, c.p.p.

    Norma sulla competenza per la trasmissione degli atti dopo annullamento della Cassazione; gli atti sono stati inviati al Tribunale competente ai sensi di tale disposizione.

  • art. 443, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per spiegare il motivo per cui il Procuratore non poteva proporre appello avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato e perciò ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando è accertata la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, l'aumento per i reati satellite unificati per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena base del reato più grave, anche se il giudice ha dichiarato la recidiva equivalente alle attenuanti.
  • L'accertamento di equivalenza fra recidiva e attenuanti ai sensi dell'art. 69 non esclude automaticamente l'applicazione dei limiti minimi di aumento previsti dall'art. 81, comma 4; la giurisprudenza di legittimità prevale in senso contrario all'eccezione difensiva.
  • Se la Cassazione annulla una sentenza solo sul profilo del trattamento sanzionatorio, le statuizioni di colpevolezza e la pena base per il reato più grave restano irrevocabili e il giudice di rinvio deve limitarsi a rideterminare la sanzione conformemente ai principi indicati.
  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione contro la determinazione sanzionatoria di sentenze emesse con rito abbreviato quando non è ammesso l'appello (art. 443 c.p.p.), mirando alla correzione del trattamento della pena.
  • In casi simili, la difesa dovrebbe rappresentare e documentare eventuali ragioni concrete e motivate per non applicare l'aumento minimo (es. dubbio interpretativo ben fondato o sopravvenienze normative), ma la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite rende difficile ottenere esito favorevole limitandosi al solo argomento di equivalenza.

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