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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35572/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto dall’imputato contro la sentenza del 9 febbraio 2026 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro il 12 dicembre 2023 per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 23 settembre 2020, alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia risposto alla richiesta di dichiarare prescritto il reato, formulata dal Procuratore generale nel corso dell’udienza d’appello.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Esclude la prescrizione rilevando che il reato è stato commesso dopo il 31 dicembre 2019 e che, pertanto, trova applicazione il nuovo art. 161-bis c.p., secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Poiché la sentenza di primo grado è stata emessa il 12 dicembre 2023, quando non erano ancora maturati i termini ordinari di prescrizione, la doglianza non è fondata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, commesso il 23.9.2020

    La disposizione individua il reato per il quale è intervenuta la condanna; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021

    il reato per cui è intervenuta la condanna di Scalzo è stato commesso dopo il 31.12.2019, sicché si applica, secondo l'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021, il nuovo art. 161-bis cod. pen.

    La norma transitoria comporta l’applicazione del nuovo art. 161-bis c.p. ai reati commessi dopo il 31 dicembre 2019.

  • art. 161-bis c.p.

    il quale prevede che “il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado”

    Per i reati cui si applica la disciplina, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; nel caso esaminato, a quella data i termini ordinari non erano maturati.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dopo il 31 dicembre 2019, in applicazione della disciplina transitoria richiamata, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
  • La prescrizione non può essere dichiarata quando, alla data della sentenza di primo grado che determina la cessazione del suo corso ai sensi dell’art. 161-bis c.p., non sono ancora maturati i termini ordinari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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