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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17708/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Adecco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che aveva confermato la condanna al pagamento, in favore del lavoratore somministrato Paolinelli, del premio di produzione relativo agli anni 2018-2021 e aveva riconosciuto la responsabilità in solido di Poste Italiane con diritto di rivalsa verso Adecco. In cassazione Adecco deduceva violazione e falsa applicazione della direttiva (citata) e degli artt. 33 e 35 d.lgs. n.81/2015 e dell'art.30, comma 8, del CCNL, nonché eccepiva questioni processuali relative alla mancata manleva da parte di Poste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Adecco per inammissibilità e infondatezza del motivo dedotto, confermando le conclusioni di merito che avevano accertato l'inadempimento di Adecco al pagamento del premio di produzione dovuto al lavoratore e la conseguente obbligazione solidale di Poste Italiane con diritto di rivalsa verso Adecco. Il ricorso incidentale condizionato di Poste è stato dichiarato assorbito. Sono compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità, con l'annotazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/04 (somministrazione di lavoro)

    Invocata dalla ricorrente ma non ritenuta idonea a mutare la valutazione di merito; la Corte richiama i principi nazionali applicabili senza accogliere la doglianza.

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 33

    "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni ... e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti"

    La Corte interpreta l'art.33 come norma che impone all'utilizzatore l'obbligo di informazione affinché il somministratore possa rispettare i diritti dei propri lavoratori; il "rimborso" ivi previsto è distinto dall'obbligazione solidale e ha natura di rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dal somministratore.

  • d.lgs. n. 81/2015, art. 35

    "Per tutta la durata della missione ... diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori ...; l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore ... salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore; i contratti collettivi ... stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati"

    La Corte afferma che il comma 1 sancisce il principio di parità di trattamento; il comma 2 impone la responsabilità solidale dell'utilizzatore in caso di inadempimento del somministratore ma riconosce all'utilizzatore il diritto di rivalsa; il comma 3 attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina delle misure incentivanti, che non possono in concreto negare ai somministrati un trattamento economico equivalente salvo alternative collettive che assicurino lo stesso risultato.

  • CCNL Agenzie di Somministrazione - art. 30, comma 8

    "I premi di produzione o di risultato ... sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente ... Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione ... i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato ... l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore"

    La Corte valorizza la previsione contrattuale come coerente con il principio di parità: il CCNL prevede forme di corresponsione dei premi ai somministrati e modalità sostitutive quando la missione non consente l'erogazione diretta, rafforzando la pretesa del lavoratore.

  • d.lgs. n. 276/2003 (richiami agli artt. 21 e 23 previgenti)

    La Corte richiama la precedente disciplina per spiegare continuità interpretativa: obblighi di informazione, rimborso e solidarietà sono riconducibili ai medesimi principi già esistenti nel previgente quadro normativo.

  • C.P.C. art. 360, comma 1, n. 3

    Norma processuale che disciplina il vizio per "violazione di norme di diritto" dedotto in cassazione; la Corte rileva l'insussistenza o l'inammissibilità delle censure proposte da Adecco sotto questo profilo.

Massime di principio

  • In caso di somministrazione di lavoro il lavoratore somministrato ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore che svolgono le stesse mansioni; se l'utilizzatore eroga premi ai propri dipendenti, i somministrati hanno diritto a un corrispondente beneficio salvo che la contrattazione collettiva applichi alternative realmente equivalenti.
  • L'utilizzatore è responsabile in solido verso il lavoratore somministrato per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in caso di inadempimento del somministratore, ma mantiene il diritto di rivalsa (regresso) nei confronti del somministratore.
  • L'obbligo dell'utilizzatore di "rimborsare" al somministratore gli oneri effettivamente sostenuti è distinto dall'obbligazione solidale: il rimborso riguarda situazioni in cui il somministratore ha già materialmente pagato gli oneri; la solidarietà opera invece per garantire il credito del lavoratore in caso di inadempimento del somministratore.
  • La clausola contrattuale del somministratore che richiama il CCNL dell'utilizzatore (art.30 c.8) e le previsioni del CCNL stesso sono elementi rilevanti per riconoscere il diritto del somministrato al premio; l'utilizzatore può essere chiamato a pagare ma potrà esercitare la rivalsa verso la somministratrice.
  • Sul piano processuale, le doglianze in cassazione devono essere coerenti con le questioni effettivamente dedotte in sede di merito: la Corte di legittimità censura la frammentarietà o la mancata puntuale impugnazione delle parti della decisione.

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