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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17813/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto l'appello di Lazim contro l'INPS: la controversia riguarda la non ripetibilità delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare (ANF) a favore del ricorrente, cittadino della ex Jugoslavia, erogate nel periodo in cui percepiva l'indennità di disoccupazione agricola. L'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988 (conv. legge n.153/1988) e degli artt.1 n.4 e 23 della Convenzione Italia-Jugoslavia 1957, sostenendo in particolare che il riconoscimento dell'ANF richieda lo svolgimento effettivo di attività lavorativa (e quindi che le somme fossero indebite).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS e ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non ripetibili le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare a Lazim. Motivazione principale: ai fini della Convenzione e della normativa nazionale il termine "lavoratori" comprende anche gli "assimilati" (art.1 n.4 della Convenzione e art.2 comma 1 del d.l. 69/1988) e, pertanto, chi è titolare di una prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente (come l'indennità di disoccupazione agricola relativa al 2015 per lavoro svolto nel 2014) rientra nella categoria dei soggetti aventi diritto agli assegni familiari; inoltre è richiamato il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo. Per questi motivi il pagamento non è stato ritenuto indebito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.69/1988, art.2 comma 1 (convertito, legge n.153/1988)

    "Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente... a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari... cessano di essere corrisposti e sono sostituiti... dall'assegno per il nucleo familiare"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la lex loci (diritto interno) assimila ai lavoratori effettivi anche i titolari di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente; tali soggetti, dunque, rientrano tra i destinatari dell'assegno per il nucleo familiare.

  • Convenzione tra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali (14 novembre 1957), art.1 n.4

    "Il termine 'lavoratori' designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate..."

    La Corte ha ritenuto che la Convenzione estenda la nozione di 'lavoratori' anche agli 'assimilati' secondo la lex loci; pertanto il diritto agli assegni familiari può spettare anche a chi percepisce prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente.

  • Convenzione tra Italia e Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali (14 novembre 1957), art.23

    "I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro"

    La disposizione rinvia alla legislazione del luogo di lavoro per i presupposti della prestazione: la Corte ha interpretato questo richiamo come riconoscimento della rilevanza della lex loci (diritto interno) per stabilire i beneficiari, senza imporre un limite che richieda lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa nel periodo di erogazione della prestazione previdenziale.

  • Direttiva 2003/109/CE, art.11 comma 1 lettera d)

    La Corte ha richiamato il principio di parità di trattamento per i soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e protezione sociale, come supporto interpretativo per evitare discriminazioni nel riconoscimento degli assegni familiari.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: Cass. n.33016/2022; Cass. 24/01/2019 n.2038; Cass. n.12532/2009)

    La Corte ha utilizzato principi consolidati di legittimità: (i) efficacia diretta e parità di trattamento ricavabili dalla direttiva 2003/109/CE (Cass. 33016/2022); (ii) ammissibilità di nuove questioni di diritto in cassazione quando non richiedono nuovi accertamenti di fatto (Cass. 24/01/2019 n.2038); (iii) distinzione rispetto a fattispecie disciplinari particolari (es. indennità di mobilità, Cass. n.12532/2009) che non sono applicabili al caso concreto.

Massime di principio

  • Se un beneficiario non comunitario percepisce una prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente (es. indennità di disoccupazione), ai fini del diritto a trattamenti familiari può essere considerato "assimilato" al lavoratore e quindi avere diritto agli assegni familiari, secondo la lex loci e le convenzioni internazionali applicabili.
  • Le convenzioni bilaterali che rinviano alla "legislazione del luogo di lavoro" vanno interpretate richiamando la disciplina nazionale (lex loci) e le definizioni in essa previste (es. assimilati), non imponendo automaticamente il requisito dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa al momento dell'erogazione del beneficio.
  • Per i soggiornanti di lungo periodo trova applicazione il principio di parità di trattamento richiamato dalla direttiva 2003/109/CE: le restrizioni discriminatorie rispetto ai cittadini nazionali sono escluse finché il legislatore nazionale non ristabilirà espressamente una disciplina diversa.
  • In contenziosi di recupero somme erogate a titolo di prestazioni sociali, l'Amministrazione deve verificare non solo la presenza di reddito o residenza all'estero ma anche la natura giuridica della prestazione percepita (se qualificabile come prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente).
  • Quando si propone ricorso in Cassazione con nuova questione di diritto, tale questione è ammissibile se non richiede nuovi accertamenti di fatto e concerne solo l'interpretazione di norme o la qualificazione giuridica della fattispecie.

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