Cassazione Civile, Ordinanza n. 07174/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e un fermo amministrativo relativi a un credito tributario, deducendo in appello l'intervenuta prescrizione del credito in ragione della dedotta falsità della firma apposta sulla ricevuta di notifica di un atto interruttivo. Nel corso del giudizio aveva chiesto la sospensione del processo assumendo di aver proposto querela di falso. La Commissione tributaria regionale aveva però ritenuto che, nel processo tributario, la querela di falso dovesse essere "presentata" al giudice civile competente e che, non avendo la parte provato di averla proposta con le forme dell'art. 221 c.p.c., ma avendola solo depositata presso la cancelleria tributaria, non vi fosse luogo a sospensione, con conseguente rigetto dei ricorsi. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione dell'art. 39 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la querela di falso può essere proposta in via incidentale anche davanti al giudice tributario e che, una volta prospettata, il giudice deve limitarsi a valutarne pertinenza e rilevanza ai fini della decisione, sospendendo poi il processo e assegnando il termine per instaurare il giudizio di falso davanti al giudice competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che nel processo tributario, quando sia proposta querela di falso su un documento rilevante per la decisione, il giudice tributario deve verificarne soltanto la pertinenza/rilevanza e non la ritualità in senso esteso, né può escludere in radice la proponibilità incidentale della querela davanti a sé. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, affinché provveda ad assegnare il termine per la proposizione della querela di falso davanti al giudice competente, ove non ancora instaurata, e contestualmente sospenda il processo ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 546/1992, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso
nel processo tributario la presentazione della querela di falso impone la sospensione del giudizio; il giudice tributario deve tuttavia verificare pertinenza e rilevanza della querela rispetto al documento impugnato.
la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio; il richiamo nel processo tributario opera in assenza di diversa previsione compatibile.
il giudice competente, una volta autorizzata la proposizione della querela, può decidere sulla stessa separatamente o disporre la prosecuzione sulle domande indipendenti dal documento impugnato.
consente la prosecuzione del giudizio per le domande decidibili indipendentemente dal documento impugnato di falso.
è richiamato quale modello processuale per la proposizione incidentale della querela di falso davanti a giudice non competente, con sospensione del processo e assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio di falso.
non è ritenuto applicabile al processo tributario, perché disciplina la querela proposta davanti al giudice di pace e la rimessione dell'intero procedimento al tribunale.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
consente il richiamo delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario la querela di falso può essere proposta anche in via incidentale davanti al giudice adito, pur se la decisione sulla falsità spetta a un diverso giudice competente per materia o per rito.
- Quando la querela di falso investe un documento rilevante per la decisione della controversia, il giudice tributario non deve decidere sulla falsità ma deve limitarsi a verificare se la querela sia pertinente al documento e se il documento sia rilevante ai fini del decidere, disponendo la sospensione del processo.
- La disciplina del processo tributario, in mancanza di una regolazione espressa completa, va integrata con le norme compatibili del codice di procedura civile, e in particolare con il meccanismo che consente la proposizione incidentale della querela davanti a giudice incompetente, con assegnazione di un termine per instaurare il giudizio di falso.
- La valutazione di rilevanza del documento impugnato non può estendersi al merito della querela, alla competenza territoriale del giudice adito, all'integrità del contraddittorio o alla fondatezza della denuncia di falso.
- Se il documento denunciato di falso è decisivo, l'omessa sospensione del processo e l'erronea esclusione della proponibilità incidentale della querela integrano violazione di legge.
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