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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33481/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30 ottobre 2025. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una testimone, sostenendo l'incidenza di tale prova sul giudizio di responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata enunciazione chiara e precisa del fatto contestato, in particolare quanto ai riferimenti temporali relativi al reato presupposto, indicato al 20 marzo 2026, e alla disponibilità del telefono cellulare, risultata in capo all'imputata dal 24 giugno 2016 al 4 agosto 2016. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, contestando la valutazione degli elementi probatori. La Corte ha rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato, poiché la responsabilità era stata fondata su elementi diversi dalle dichiarazioni contestate; che il secondo motivo era infondato, poiché i dati temporali risultavano dall'imputazione ed erano emersi inequivocabilmente nel dibattimento, consentendo un'adeguata difesa; e che il terzo motivo era sostanzialmente reiterativo delle doglianze già sottoposte alla Corte territoriale e da questa puntualmente disattese. Quanto alla responsabilità, la sentenza impugnata aveva valorizzato, sul piano oggettivo, le ammissioni dell'imputata e i tabulati telefonici, dai quali risultava l'inserimento per un periodo apprezzabile di una scheda a lei intestata nel telefono di provenienza furtiva; sul piano soggettivo, aveva considerato l'assenza di giustificazione e documentazione circa il lecito acquisto del bene. La memoria difensiva depositata il 19 giugno 2026 è stata rilevata come tardiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, infondato quello relativo alla determinatezza dell'imputazione e non consentito, in quanto meramente reiterativo e privo di specifiche censure alla motivazione d'appello, quello concernente la responsabilità. L'inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione è stata confermata sulla base della disponibilità del bene di provenienza furtiva e degli elementi valorizzati per desumere la consapevolezza della provenienza illecita, inclusa l'assenza di prova del lecito acquisto.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure sul giudizio di responsabilità non sono state esaminate nel merito perché sostanzialmente reiterative di doglianze già disattese dalla Corte d'appello con motivazione non illogica.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la riproposizione di doglianze già esaminate e per l'assenza di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità dell'impugnazione ha escluso la formazione di un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo che deduce l'inutilizzabilità di una prova quando la decisione di responsabilità risulta fondata su elementi probatori autonomi e diversi dalla prova contestata.
  • L'imputazione soddisfa il requisito di chiarezza e precisione quando contiene i riferimenti temporali essenziali del fatto e tali elementi consentono all'imputato di comprendere l'accusa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa, anche se i relativi dati sono ulteriormente precisati dall'istruttoria dibattimentale.
  • In sede di legittimità non è consentita la mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione priva di vizi logici; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La disponibilità di un bene di provenienza furtiva può essere desunta dalle ammissioni dell'imputato e da dati oggettivi, quali i tabulati telefonici attestanti l'utilizzo protratto di una scheda intestata all'imputato nel dispositivo; l'assenza di giustificazione e documentazione del lecito acquisto può concorrere alla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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