Cassazione Civile, Ordinanza n. 05746/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2003 da una società poi fallita con una società di leasing poi incorporata in un intermediario finanziario. Il rapporto si era risolto per inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni. Il fallimento ha chiesto la restituzione di quanto pagato in esecuzione del leasing, detratto l'equo compenso per l'uso del bene. Nel giudizio di primo grado la società originariamente convenuta ha eccepito di non essere più legittimata passivamente, perché aveva ceduto il ramo d'azienda leasing a un'altra società, poi divenuta la ricorrente principale. Il fallimento, autorizzato ex art. 106 c.p.c., ha chiamato in causa la cessionaria. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta originaria, ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio perché la causa non sarebbe stata validamente introdotta contro un legittimato passivo, e ha rigettato la domanda. La Corte d'appello ha riformato, affermando che la chiamata in causa aveva determinato un litisconsorzio passivo e condannando in solido le due società al pagamento della somma richiesta. In cassazione la società di leasing e la banca hanno dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., sostenendo che la chiamata del terzo non potesse sanare l'erronea evocazione del convenuto originario se il giudizio non era stato introdotto sin dall'inizio contro almeno un legittimato passivo; la ricorrente incidentale ha anche dedotto violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., lamentando che il fallimento in appello non avesse censurato la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della società originaria e avesse prestato acquiescenza non riproponendo la domanda nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto i motivi in parte inammissibili per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e in parte infondati. Nel merito ha affermato che, quando l'attore, dopo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, chiama in causa un terzo proponendo anche nei suoi confronti la domanda, si determina un litisconsorzio passivo e la controversia diventa inscindibile in appello. Ha quindi condiviso la decisione della Corte territoriale sul punto, precisando che la questione non è di legittimazione processuale ma di titolarità passiva del rapporto, e che l'impropria formula sull'"integrazione del contraddittorio" non incide sulla validità del contraddittorio così instaurato. Ha inoltre escluso che la mancata riproposizione formale in appello di una domanda equivalga di per sé a rinuncia, occorrendo un comportamento processuale inequivoco. Ha disposto la compensazione delle spese tra le due ricorrenti e la condanna solidale di entrambe al pagamento delle spese in favore del fallimento, oltre all'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La chiamata in causa del terzo, autorizzata dal giudice, è rilevante ai fini dell'ampliamento del contraddittorio e, nel caso concreto, ha determinato un litisconsorzio passivo nella controversia sulla responsabilità per il rapporto di leasing.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la chiamata del terzo; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva e valorizza invece gli effetti della chiamata in causa sulla struttura del giudizio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei vizi di violazione di legge invocato da entrambe le ricorrenti.
La doglianza sulla mancata pronuncia o sulla non riproposizione della domanda è stata respinta perché la mancata reiterazione in conclusioni non implica automaticamente rinuncia.
Invocato per sostenere l'acquiescenza; la Corte afferma che essa non può desumersi in via automatica, ma richiede un comportamento processuale inequivoco.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di ciascuna parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando l'attore, dopo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto originario, estende la domanda anche al terzo chiamato, si realizza un litisconsorzio passivo; la lite deve allora essere trattata come inscindibile ai fini dell'impugnazione.
- La questione della corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato attiene, nel caso descritto, alla titolarità passiva del rapporto sostanziale e non a un mero profilo di legittimazione processuale.
- La chiamata del terzo può ampliarsi automaticamente alla domanda dell'attore quando essa è rivolta ad accertare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario.
- La nullità o improprietà terminologica del provvedimento che autorizza l'integrazione del contraddittorio non incide, di per sé, sull'effetto sostanziale della corretta instaurazione del litisconsorzio passivo.
- La mancata riproposizione formale di una domanda nelle conclusioni non equivale a rinuncia o acquiescenza, salvo che dal complesso della condotta processuale risulti in modo inequivoco il venir meno dell'interesse a coltivarla.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non trascrive o indica specificamente gli atti e documenti decisivi su cui le censure si fondano, anche quando la Corte di cassazione sia chiamata a valutare fatti processuali.
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