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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26335/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2011-2015, sostenendo di non essere soggetto al tributo per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, invece, in appello dell'Ufficio aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente l'autonoma organizzazione sulla base di collaborazioni con soggetti qualificati (ingegneri, geologi, geometri) e dell'utilizzo di beni strumentali superiori al minimo indispensabile. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che la CTR avesse erroneamente equiparato la mera collaborazione tra professionisti al presupposto impositivo, senza accertare un effettivo vincolo di subordinazione o la concreta sussistenza di un'organizzazione riferibile al contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che l'IRAP colpisce l'esercizio di attività autonomamente organizzata e che l'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Ha censurato la CTR perché aveva valorizzato in modo apodittico la presenza di collaborazioni professionali e l'ammontare dei compensi, senza verificare se il contribuente fosse davvero il responsabile dell'organizzazione e senza applicare correttamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; il tributo non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva derivante da un'organizzazione esterna e aggiuntiva rispetto all'apporto personale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • D.Lgs. n. 446/1997

    Viene considerato nel suo complesso quale disciplina istitutiva dell'IRAP e del relativo presupposto impositivo.

  • Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009

    Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta ha l'onere di provare l'assenza delle condizioni integranti l'autonoma organizzazione.

  • Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016

    L'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista impieghi beni strumentali minimi e si avvalga di lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive.

  • Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009

    È richiamata solo per segnalare il contrasto con la proposta del relatore; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione non coincide con la semplice organizzazione del proprio lavoro, ma richiede un contesto organizzativo esterno e aggiuntivo, idoneo a potenziare la capacità produttiva del professionista.
  • L'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito, ma deve essere sorretto da una verifica concreta della responsabilità organizzativa del contribuente, dell'entità dei beni strumentali impiegati e dell'eventuale utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
  • La mera collaborazione con altri professionisti, anche qualificati, non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto impositivo se non è dimostrato che tali apporti configurino una vera organizzazione riconducibile al contribuente.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti dell'imposta.
  • La quantificazione dei compensi percepiti o corrisposti può essere un dato accessorio, ma non sostituisce l'indagine sul presupposto legale dell'autonoma organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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