Cassazione Penale, Sentenza n. 04431/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (25/03/2014). Il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello non fosse generico: chiedeva il riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62 n.1 e 62 n.4 c.p. e delle attenuanti generiche e benefici di legge; in particolare invocava la lieve entità del danno e deduceva anche l'intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di falso in scrittura privata (uso di polizza assicurativa contraffatta, art. 489 c.p.) era stato depenalizzato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 15/01/2016 n. 7; conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo B) e ha eliminato l'aumento di pena relativo (mesi 2 di reclusione ed euro 134 di multa). Quanto al resto del ricorso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto l'appello generico e privo della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., giacché i motivi di appello erano reiterativi, assertivi e non confutavano in modo puntuale la motivazione del giudice di primo grado. La condanna per il reato principale (art. 648 c.p.) è quindi irrevocabile. La doglianza sulla prescrizione è stata respinta in quanto il termine non era decorso al momento dell'ordinanza impugnata e, inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare prescrizioni sopravvenute.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di censure in Cassazione per errori di diritto nella declaratoria di inammissibilità; utilizzata dal ricorrente per contestare la decisione della Corte territoriale
Interpretato in senso rigoroso: l'appello è inammissibile se manca la specificità dei motivi, ossia l'indicazione puntuale dei capi, dei punti della decisione impugnata e delle critiche di fatto e di diritto; la Corte ha applicato la nozione di specificità intrinseca ed estrinseca
Richiamato in relazione ai presidi di ammissibilità e alle modalità dell'appello; posto a fondamento delle censure del ricorrente
art. 62 n. 1 e art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanze attenuanti invocate dal ricorrente: la Corte ha comunque ritenuto che l'appello non avesse dato elementi concreti e specifici per sostenere il riconoscimento di tali attenuanti
Reato di falso in scrittura privata che è stato successivamente depenalizzato; la Corte di Cassazione ha eliminato la pena collegata in applicazione della depenalizzazione
Reato principale per cui è stata confermata la condanna, rimanendo irrevocabile dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 15/01/2016 n. 7
Norma che ha depenalizzato il falso in scrittura privata; applicata dalla Cassazione per annullare senza rinvio la parte di condanna relativa al reato depenalizzato
legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 55 (novella art. 581 c.p.p.)
Richiamata per descrivere il più stringente onere di specificità dell'impugnazione introdotto dalla riforma, posto alla base della declaratoria di inammissibilità
Ulteriore modifica dell'art. 581 c.p.p. che ha rafforzato il principio della necessaria specificità dei motivi di appello; la Corte ha richiamato l'orientamento normativo e giurisprudenziale in senso restrittivo
Massime di principio
- L'appello penale deve indicare in modo puntuale e argomentato i capi e i punti della decisione impugnata e motivare specificamente le critiche di fatto e di diritto: mere ripetizioni o richieste generiche sono causa di inammissibilità.
- La specificità richiesta è proporzionale alla precisione con cui il giudice di primo grado ha esposto le sue ragioni: più articolata è la motivazione impugnata, più dettagliata deve essere la confutazione.
- La contestazione del mancato riconoscimento di attenuanti (es. lieve entità del danno, motivi di particolare valore morale o sociale) richiede l'esposizione di elementi concreti del caso concreto che giustifichino la diversa valutazione, non semplici affermazioni in termini generici.
- Se una fattispecie è stata depenalizzata successivamente al giudicato, la Corte di Cassazione può eliminare la pena relativa senza rinvio; ciò non incide sulle altre condanne eventualmente confermate se l'appello è stato dichiarato inammissibile.
- La deduzione di prescrizione va valutata tenendo conto dei termini applicabili e di eventuali aumenti per recidiva; comunque, l'inammissibilità dell'impugnazione preclude che si rilevino efficacemente circostanze sopravvenute che favoriscano l'imputato dopo la decisione impugnata.
- In fase di redazione dell'impugnazione è essenziale confrontare punto per punto la motivazione del giudice di merito e spiegare perché essa sarebbe errata, indicando prove, fatti e norme posti a sostegno della diversa tesi.
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