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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35609/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il gestore di un impianto di distribuzione carburanti chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di rimborso carburanti. La controversia in appello aveva riguardato la validità della notificazione dell’atto di citazione: il ricorrente sosteneva che l’atto fosse stato consegnato all’ufficiale giudiziario quando il convenuto era ancora in vita e che, pertanto, non potesse parlarsi di notificazione inesistente ma, al più, di nullità sanabile. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione di varie norme processuali e dei principi sulla scissione degli effetti della notificazione, sul principio di conservazione degli atti e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, invocando anche l’art. 24 Cost. La società resistente replicava con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso non rispettasse il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una completa ricostruzione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha inoltre osservato che, comunque, il motivo sarebbe stato inammissibile anche per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché fondato su documenti e atti processuali non specificamente trascritti, localizzati o indicati quanto alla loro sede processuale e alla loro disponibilità nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il requisito impone una narrazione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover consultare altre fonti o gli atti di causa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    indicazione specifica di atti e documenti

    Quando il ricorso si fonda su documenti o atti processuali, occorre indicarne specificamente il contenuto, la sede di produzione/formazione e la loro reperibilità nel giudizio di legittimità; la mancanza di una sola di tali indicazioni comporta l’inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    produzione dei documenti rilevanti

    L’indicazione dei documenti nel ricorso va coordinata con l’onere di deposito dei documenti necessari alla decisione nel giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    Il motivo era formalmente impostato come censura di violazione di norme processuali e costituzionali, ma è stato dichiarato inammissibile per difetti del ricorso prima ancora dell’esame del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 111, comma 3, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul corretto svolgimento del processo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la sanabilità del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità della notificazione e conservazione degli effetti dell’atto.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato in tema di sanatoria dei vizi processuali.

  • art. 164, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della citazione e alla possibile rinnovazione/sanatoria.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la rinnovazione della notificazione nulla.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’interruzione del processo per morte della parte.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del T.U. spese di giustizia, rilevante per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel delineare i casi in cui la produzione documentale è ammissibile in cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dei documenti necessari al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti non può essere meramente apparente: deve permettere alla Corte di cogliere compiutamente il fatto sostanziale e processuale senza dover consultare altri atti o fonti.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve rispettare puntualmente l’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando contenuto rilevante, sede di produzione/formazione e collocazione nel fascicolo di legittimità.
  • La mancata indicazione anche di uno solo degli elementi richiesti per la specificazione dei documenti determina l’inammissibilità del motivo fondato su di essi.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto, senza margini discrezionali, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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