Cassazione Penale, Sentenza n. 33913/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in primo e secondo grado per il reato previsto dall'art. 590 c.p. (lesioni colpose) commesso il 6/6/2018. Vittoria Marras ha proposto ricorso deducendo la nullità della sentenza per estinzione del reato, attesa la remissione della querela presentata dalla persona offesa il 21/12/2022 (la querela originaria era del 19/06/2018) e l'accettazione di detta remissione da parte degli imputati (tra cui Giuseppe Sini). Il PG ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza per intervenuta remissione della querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il reato procedibile a querela di parte si sia estinto per remissione della querela accettata dai querelati e, non rilevando elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali, attribuendole alle parti querelate ai sensi dell'art. 340 c.p.p., non essendo diversamente convenuto nell'atto di remissione.
Norme richiamate
presente nel testo come titolo del reato contestato (lesioni colpose)
la norma definisce il reato ascrittO agli imputati; trattandosi di illecito procedibile a querela di parte, la sua perseguibilità può essere estinta con la remissione della querela, ove ricorrano i requisiti previsti
citato nel testo per escludere un proscioglimento nel merito
la Corte ha verificato che non sussistono gli elementi per pronunciare un proscioglimento nel merito ai sensi di tale disposizione e, perciò, ha proceduto all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
citato nel testo in relazione alla liquidazione delle spese processuali
la norma è stata interpretata per imporre che le spese del procedimento siano a carico delle parti querelate, salvo diverso accordo tra le parti nell'atto di remissione della querela
Massime di principio
- Per i reati procedibili a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato se la remissione è accettata dai querelati; ciò può comportare l'annullamento delle sentenze di condanna anche se la remissione avviene dopo la pronuncia di merito.
- L'accettazione della remissione da parte degli imputati è requisito essenziale perché la remissione produca effetti estintivi; la difesa deve documentare l'avvenuta accettazione al fine di far valere l'estinzione del reato.
- Se, dopo la remissione della querela, non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le spese processuali, in caso di remissione della querela che estingue il reato, sono normalmente a carico delle parti querelate ai sensi dell'art. 340 c.p.p., salvo diverso accordo inserito nell'atto di remissione.
- In situazioni analoghe è opportuno produrre tempestivamente agli atti il documento di remissione della querela e la dichiarazione di accettazione degli imputati, per consentire al giudice di valutare e dichiarare l'estinzione del reato senza inutili controversie procedurali.
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