Cassazione Civile, Ordinanza n. 22777/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto delle rinunce al ricorso e al controricorso, reciprocamente accettate, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, anche perché gli altri intimati non hanno svolto difese. È stato altresì escluso l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della natura estintiva della pronuncia.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva respinto la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di un fondo in agro di Maierà. L’unico motivo dedotto denunciava omesso esame di fatti decisivi ed erronea valutazione delle prove, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avesse mal apprezzato le risultanze istruttorie relative ai presupposti dell’usucapione. Dopo la comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c., una delle ricorrenti chiese la decisione; successivamente però sia il fallimento controricorrente sia i ricorrenti depositarono rinunce rispettivamente al controricorso e al ricorso, con reciproca accettazione e richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
proposta di definizione del giudizio
consente una proposta di definizione anticipata del ricorso in camera di consiglio, qui utilizzata prima dell’intervenuta rinuncia.
ha costituito il rito per la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra uno dei presupposti per l’estinzione del giudizio di legittimità.
consente di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia ritualmente accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica alla pronuncia di estinzione, trattandosi di disposizione di natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio si estingue per effetto di rinuncia e accettazione, la Corte non provvede sulle spese se le parti hanno convenuto la compensazione o se non vi sono difese ulteriori da regolare.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio avviene con pronuncia di estinzione, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria.
- Le censure che mirano solo a una diversa lettura delle prove e delle risultanze istruttorie attengono al merito e, di regola, non possono fondare un sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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