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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22283/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente ha confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato condannato per appropriazione indebita. L'unico motivo deduceva il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita, sostenendo in sostanza che la corte di merito avesse valutato in modo erroneo le dichiarazioni testimoniali e il compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già formulate in appello e respinte con motivazione immune da vizi logici manifesti, risolvendosi inoltre in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stato anche escluso che la dedotta carenza motivazionale della sentenza di primo grado imponesse la regressione del processo, richiamandosi il perimetro tassativo dell'art. 604 c.p.p. per la declaratoria di nullità della sentenza appellata e la trasmissione degli atti al primo giudice.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    comma primo e comma terzo

    Disposizione richiamata quale base della contestazione per appropriazione indebita; la Corte si limita a prendere atto che la responsabilità affermata in appello riguarda tale fattispecie appropriativa, caratterizzata dall'interversione del possesso.

  • art. 604 c.p.p.

    La mancanza assoluta o la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non rientra, secondo la Corte, nei casi tassativi in cui il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al primo giudice, redigendo eventualmente egli stesso la motivazione mancante.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre come vizio di motivazione una censura che si risolva nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e già respinte dal giudice di merito con argomentazione logicamente adeguata.
  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito né la sostituzione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di appello con una lettura alternativa dei fatti proposta dal ricorrente.
  • La motivazione della sentenza impugnata è censurabile in cassazione solo quando presenti vizi logici manifesti o radicali mancanze; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove testimoniali o del compendio probatorio.
  • La dedotta carenza di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la regressione del processo al primo giudice, poiché la rimessione degli atti e la declaratoria di nullità in appello sono circoscritte ai casi tassativamente previsti dalla legge.
  • La configurazione dell'appropriazione indebita passa per la dimostrazione dell'interversione del possesso, elemento che può essere tratto dalla valutazione complessiva delle risultanze probatorie, incluse le dichiarazioni testimoniali e gli elementi relativi all'incasso delle somme.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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