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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44360/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo: 1) violazione di legge (artt. 53 e ss. legge 24/11/1981 n. 689) perché la Corte di appello avrebbe respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata presentata dal difensore senza procura speciale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della istanza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., formulata con memorie difensive del 13/04/2023; 3) violazione di legge (art. 20-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per omessa pronuncia circa la richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, anch'essa proposta dal difensore senza procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo e lo ha rigettato per il resto. In particolare: - Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello di escludere le richieste di sanzioni sostitutive presentate dal difensore in assenza di procura speciale, confermando il carattere "personalissimo" di tali istanze (sia per la libertà controllata ex legge 689/1981 sia per il lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis cod. pen.): la domanda deve provenire dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale; la riforma Cartabia e il D.Lvo n.31/2024 hanno poi esplicitato e recepito tale principio. - Ha invece ritenuto fondata la censura relativa all'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.: la Corte distrettuale non si è pronunciata sulla richiesta depositata nelle memorie difensive e la motivazione non consente di desumere un rigetto implicito; la Cassazione ha quindi annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia affinché si pronunci sulla domanda ex art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale); usata come riferimento per il titolo di reato ma non ostativa all'eventuale applicazione di art. 131-bis sulla base del tempus commissi delicti.

  • legge 24/11/1981 n. 689

    Regolamenta le sanzioni sostitutive della pena detentiva (es. libertà controllata). La Corte e la giurisprudenza qualificano la richiesta come atto personalissimo dell'imputato, che richiede il consenso diretto o, in assenza, procura speciale al difensore; la riforma successiva ha esplicitato tale requisito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità invocata dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su detta istanza costituisce vizio che impone annullamento e rinvio per nuovo giudizio su quel punto; la valutazione deve tener conto della data del fatto (tempus commissi delicti) per verificarne l'applicabilità.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nella formulazione introdotta dalla legge n.150/2022. La Corte ha ritenuto analogo principio di personalità dell'istanza, pertanto richiede procura speciale se proposta dal difensore in assenza dell'imputato.

  • legge 10/10/2022 n. 150

    Ha introdotto modifiche rilevanti (tra cui art. 20-bis e mutamenti sul regime delle pene sostitutive) che vengono interpretate insieme alla giurisprudenza sul carattere personalissimo delle richieste di sanzioni sostitutive.

  • D.Lvo 19/03/2024 n. 31 (riforma Cartabia)

    Ha esplicitato nell'art. 58 (e correlati) che il consenso del condannato e/o il previo rilascio di procura speciale al difensore è presupposto indefettibile per l'ammissibilità della richiesta di sanzione sostitutiva, confermando la giurisprudenza consolidata.

  • art. 545-bis cod. proc. pen. e art. 598-bis c.p.p.

    Norme processuali richiamate nella lettura congiunta per affermare la necessità della procura speciale per le istanze sostitutive presentate dal difensore in assenza dell'imputato, come ricaduta della riforma Cartabia.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione in relazione alla non applicabilità del divieto introdotto successivamente, per ragioni di tempus commissi delicti; in sostanza la normativa più sfavorevole non trova applicazione retroattiva al caso di specie.

Massime di principio

  • Le istanze dirette ad ottenere l'applicazione di sanzioni o pene sostitutive della pena detentiva (es. libertà controllata, lavoro di pubblica utilità) sono atti personalissimi: devono provenire dall'imputato o, in sua assenza, essere sottoscritte da un difensore munito di procura speciale; in mancanza la decisione che accoglie l'istanza è viziata e nulla.
  • Il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi espressamente su ogni richiesta rilevante proposta dalle parti (anche se formulata nelle memorie difensive); l'omessa pronuncia su una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) integra motivo di annullamento con rinvio.
  • Le modifiche normative (riforma Cartabia e successivi decreti) hanno codificato principi anche già affermati dalla giurisprudenza: è quindi importante verificare la normativa vigente ratione temporis per valutare la compatibilità e l'applicabilità delle istanze difensive.
  • In presenza di richieste difensive rilevanti, il difensore deve accertarsi preventivamente di detenere una procura speciale qualora il soggetto assente non sia personalmente in grado di presentare la domanda; ciò evita il rischio di nullità e di nuove fasi processuali.
  • Nel valutare l'applicabilità di cause di non punibilità si deve considerare la data del fatto (tempus commissi delicti) per escludere l'applicazione di norme intervenute successivamente che possano ostare all'eventuale beneficio.

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