Cassazione Penale, Ordinanza n. 28765/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di stupefacenti in fatto di lieve entità. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse carente o non corretta. La Corte di legittimità rileva però che le doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e logica, in particolare quanto alla valorizzazione della qualità e varietà delle sostanze detenute, tra cui droghe "pesanti" in quantità superiore allo stupefacente leggero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che, ai fini dell'art. 62-bis c.p., rileva il dato qualitativo della sostanza stupefacente e che la detenzione di differenti tipi di droga, incluse eroina e cocaina, in quantità prevalente rispetto a quella leggera, giustificava il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base del vincolo della continuazione contestato nella sentenza di merito, non oggetto di specifica censura in cassazione.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice della detenzione di stupefacenti di lieve entità per la quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza. Ai fini del giudizio rileva anche la qualità dello stupefacente detenuto.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti di concessione delle attenuanti generiche.
Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato e tale scelta sia sorretta da motivazione non illogica e congrua.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non basta, da solo, a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche relative a fatti di stupefacenti può essere valutata la qualità della sostanza detenuta, oltre alla quantità e alla tipologia complessiva della droga.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità nella motivazione impugnata.
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