Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una condomina, della delibera assembleare del 24/6/2013 del condominio. La Corte d'appello aveva già rigettato l'appello confermando il primo rigetto dell'impugnazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ma nel ricorso ha dichiarato di non avere ricevuto notifica della sentenza. Il condominio, costituendosi, ha invece documentato che la sentenza era stata notificata alla PEC del difensore in data 10/5/2017. La Cassazione ha quindi rilevato che il ricorso era stato notificato al condominio solo il 30/11/2017, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, con conseguente tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo provata la notifica della sentenza d'appello alla PEC del difensore della ricorrente in data 10/5/2017 e quindi spirato il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Il ricorso, notificato solo il 30/11/2017, è stato presentato oltre il termine. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    sessanta giorni dalla notifica

    la notifica della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile per tardività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte

  • principio di soccombenza

    la parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata al rimborso delle spese in favore della controparte

Massime di principio

  • La notifica della sentenza impugnata al difensore, anche via PEC, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, esso è inammissibile per tardività.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.
  • Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.