Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una condomina, della delibera assembleare del 24/6/2013 del condominio. La Corte d'appello aveva già rigettato l'appello confermando il primo rigetto dell'impugnazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ma nel ricorso ha dichiarato di non avere ricevuto notifica della sentenza. Il condominio, costituendosi, ha invece documentato che la sentenza era stata notificata alla PEC del difensore in data 10/5/2017. La Cassazione ha quindi rilevato che il ricorso era stato notificato al condominio solo il 30/11/2017, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, con conseguente tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo provata la notifica della sentenza d'appello alla PEC del difensore della ricorrente in data 10/5/2017 e quindi spirato il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Il ricorso, notificato solo il 30/11/2017, è stato presentato oltre il termine. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sessanta giorni dalla notifica
la notifica della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile per tardività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte
principio di soccombenza
la parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata al rimborso delle spese in favore della controparte
Massime di principio
- La notifica della sentenza impugnata al difensore, anche via PEC, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, esso è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.
- Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
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