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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35856/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese per danneggiamento e minaccia; la Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 1, 62, n. 2, e 62-bis c.p. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento del particolare valore morale o sociale del fatto, sostenendo di aver agito a tutela del rapporto genitoriale; ha invocato la provocazione; e ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 16 settembre 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi sono stati ritenuti generici perché riproducevano sostanzialmente le doglianze d'appello senza svolgere una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, in violazione degli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), c.p.p.; sono stati inoltre ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha rilevato che la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di contraddizioni o manifeste illogicità, qui non ravvisate. Ha giudicato adeguata la motivazione secondo cui l'uso sproporzionato della violenza e la disponibilità di strumenti civilistici di tutela rendevano l'azione una rappresaglia, non sorretta da particolare valore morale o sociale; ha altresì ritenuto non manifestamente illogica l'esclusione della provocazione, in ragione delle modalità fredde e programmate della condotta, del tempo trascorso e della sproporzione rispetto alla telefonata indicata come causa scatenante. Il diniego delle attenuanti generiche e di un trattamento più favorevole è stato ritenuto giustificato dalle precedenti condanne e dalla genericità della richiesta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Nel caso concreto, il tessuto motivazionale della sentenza non presenta simili difetti macroscopici, né, in vero, essi sono stati segnalati nell’atto di impugnazione che si è limitato ad esprimere ragioni di dissenso della decisione senza indicare, nemmeno in un passaggio, quali fossero le manifeste illogicità che affliggono la sentenza.

    La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se esprime soltanto dissenso: il ricorrente deve individuare i difetti radicali della motivazione che intende censurare.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

    I motivi di ricorso devono esporre specifiche ragioni di fatto e di diritto e criticare argomentativamente la decisione impugnata; la mera riproduzione delle censure già rivolte al giudice d'appello determina l'inammissibilità.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    I tre motivi sono generici, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione delle analoghe doglianze presentate alla Corte d’appello.

    È inammissibile l'impugnazione carente dei requisiti di specificità richiesti per i motivi, inclusa la riproposizione non argomentata delle doglianze già esaminate in appello.

  • art. 62, n. 1, c.p.

    Nello specifico, con riferimento all’insussistenza di ragioni per riconoscere particolare valore morale all’azione dell’imputato, che asserisce di aver agito a tutela del rapporto genitoriale, si è correttamente evidenziato (pg. 4) che l’uso sproporzionato della violenza e la possibilità di ricorrere agli strumenti civilistici di tutela dei propri diritti di genitore, fanno degradare la condotta al livello di mera rappresaglia, cioè di azione vendicativa postuma, posta in essere in obiettiva rispondenza a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva.

    La rivendicazione di una finalità di tutela del rapporto genitoriale non basta a fondare il particolare valore morale o sociale del fatto quando la condotta, per sproporzione e natura vendicativa, si risolve in rappresaglia e sono disponibili strumenti legali di tutela.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    Anche con riferimento alla provocazione (invocata quale attenuante ex art. 62 n.2, cod. pen.), la valutazione della Corte d’appello che ne ha esclusa l’applicabilità per le modalità concrete, che connotano freddezza e programmazione, piuttosto che una risposta reattiva ad uno stimolo ingiusto, appare del tutto adeguata e giuridicamente corretta.

    La provocazione può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta rivelano freddezza e programmazione, anziché una reazione allo stimolo ingiusto; la valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione nei limiti della manifesta illogicità.

  • art. 62-bis c.p.

    Infine, il diniego delle circostanze attenuanti e di un più favorevole trattamento sanzionatorio appare del tutto giustificato, alla luce delle precedenti condanne ed a fronte di un motivo che, fin dall’appello, si presentava come totalmente generico, non indicando alcun profilo positivamente valorizzabile ai fini della concessione del beneficio invocato.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando le precedenti condanne e la mancata indicazione, da parte dell'imputato, di elementi favorevoli concretamente apprezzabili.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a profili di colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che ripropone le doglianze d'appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata manca della necessaria specificità e può essere dichiarato inammissibile: i motivi devono svolgere una critica argomentata e indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul riconoscimento e sulla graduazione delle circostanze e sugli altri profili del trattamento sanzionatorio sono sindacabili in cassazione solo in presenza di contraddizioni o manifeste illogicità della motivazione.
  • La tutela di un interesse familiare non integra di per sé il particolare valore morale o sociale del fatto se la condotta è sproporzionata e si risolve in una rappresaglia, soprattutto quando l'ordinamento offre strumenti legali per tutelare quell'interesse.
  • La provocazione può essere esclusa quando le modalità della condotta denotano freddezza e programmazione, non una risposta reattiva a uno stimolo ingiusto; il giudizio di merito resta insindacabile in cassazione se non è manifestamente illogico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dalle precedenti condanne e dalla mancata allegazione di elementi positivi specifici suscettibili di favorevole valutazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoDanneggiamentoMinacceImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale

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