Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06518/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva condannato per una truffa ai danni di un ente pubblico in relazione a una richiesta di contributi/finanziamenti agricoli fondata su un contratto di fitto delle superfici ritenuto apocrifo e privo di efficacia, perché mancante della sottoscrizione della parte legittimata alla cessione dei terreni. Nel ricorso si contestava, in sintesi, l'assenza di ingiustizia del profitto, sostenendo che la prestazione richiesta sarebbe stata corrispondente all'attività effettivamente svolta sul fondo; inoltre si deduceva che la firma sul contratto sarebbe stata apposta dall'erede del proprietario. La Corte rileva però che la modalità truffaldina della condotta rende ingiusta la pretesa a prescindere dall'attività svolta, che il contratto era privo di efficacia perché fondato su una sottoscrizione non validamente riferibile al soggetto legittimato, e che il dolo era stato correttamente ravvisato nella consapevolezza di usare artifizi e raggiri per indurre in errore l'ente pubblico e ottenere contributi non dovuti. La memoria difensiva depositata successivamente è stata ritenuta non decisiva.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte aggiunge che l'inammissibilità del ricorso non consente di esaminare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa l'eventuale prescrizione maturata nelle more, richiamando inoltre il criterio di calcolo del termine prescrizionale applicabile al caso concreto e rilevando che, in ogni caso, la sospensione Covid indicata escludeva la maturazione della prescrizione nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità, compresa la prescrizione, in assenza di un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Ai fini del calcolo del termine di prescrizione, la Corte distingue tra il regime applicabile all'epoca dei fatti e le modifiche normative sopravvenute, affermando che non si applica retroattivamente l'aumento del termine rilevante per la decorrenza del reato già consumato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica al regime della sospensione/interruzione della prescrizione richiamata nel ricorso non si applica ai fatti per i quali la consumazione era già cessata prima dell'entrata in vigore della riforma.

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161

    La Corte esclude che la pena massima introdotta successivamente possa incidere sul termine di prescrizione relativo a fatti anteriori.

Massime di principio

  • In tema di truffa, il profitto è ingiusto quando la prestazione richiesta si fonda su una rappresentazione fraudolenta della realtà e su un titolo negoziale privo di efficacia, anche se l'attività materialmente svolta dall'agente possa apparire corrispondente a un segmento dell'attività dichiarata.
  • Il dolo della truffa è integrato dalla consapevolezza di utilizzare artifizi o raggiri e dalla finalità di indurre in errore la vittima, pubblica o privata, per conseguire un vantaggio non dovuto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la declaratoria d'ufficio delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione eventualmente maturata nelle more del giudizio di legittimità.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre applicare la disciplina temporalmente vigente al momento di consumazione del reato, senza estendere retroattivamente modifiche normative sopravvenute più sfavorevoli.
  • La sospensione del corso della prescrizione deve essere computata in concreto; se il periodo sospensivo è sufficiente a escludere la maturazione del termine, la prescrizione non può essere dichiarata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.