Cassazione Penale, Sentenza n. 46116/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che, in seguito all'appello del Pubblico ministero, aveva disposto per Ciobotaru la custodia in carcere e per Vasile e Carabulea il divieto di dimora in Veneto, ritenendoli gravemente indiziati di plurimi furti aggravati e dell'uso indebito di carte di credito. I motivi di doglianza contestano la gravità degli indizi (in particolare l'affidamento sulle celle telefoniche per la collocazione sul luogo dei fatti e la disponibilità dei telefoni) e la scelta differenziata della misura cautelare per Ciobotaru rispetto agli altri due imputati, ritenuta sproporzionata e ingiustificata anche alla luce di provvedimenti pendenti per fatti analoghi in altra sede.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Ritiene che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo coerente e non illogico la sussistenza di gravi indizi sulla base di denunce, immagini video, utilizzi fraudolenti delle carte, tabulati telefonici e ritrovamento delle carte nell'auto. Sulla misura cautelare applicata a Ciobotaru, la Corte conferma la legittimità della scelta, ritenendo adeguata la valutazione del maggior pericolo di reiterazione alla luce di un precedente provvedimento cautelare per fatti analoghi a carico di Ciobotaru. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 n.2, n.4, n.5, n.8-ter; art. 493-ter
I fatti sono stati qualificati come furti aggravati (con concorso di persone) e uso indebito di carte di credito, sulla base degli elementi probatori raccolti; tali norme individuano le fattispecie penalmente rilevanti contestate agli indagati
artt. 273, 274, 275, 616, 28 reg. esec.
Art. 274: esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); art. 275: criteri di scelta e proporzionalità delle misure cautelari; artt. 273/274 sono richiamati nelle censure; art. 616: obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione quando sussiste colpa dei ricorrenti; art. 28 reg. esec.: adempimenti di cancelleria
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
sentenze citate in motivazione (es. Sez. 2 n. 31553/2017; Sez. 4 n. 18795/2017; Sez. 2 n. 9212/2017; Sez. 6 n. 19628/2004; Sez. 3 n. 7268/2019)
Principio di diritto secondo cui la Cassazione, nei ricorsi contro misure cautelari, è limitata a verificare la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, non potendo riesaminare il merito delle valutazioni probatorie o riformulare la ricostruzione dei fatti
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: verifica la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, ma non può rivedere la valutazione del merito degli indizi o riallestire la ricostruzione fattuale
- La prova basata su più elementi indiziari (denunce delle vittime, filmati di sorveglianza, utilizzi fraudolenti di carte, tabulati telefonici, possesso degli oggetti provento del reato) può, nel loro insieme, giustificare la sussistenza di gravi indizi e la misura cautelare anche quando singoli elementi (es. localizzazione attraverso celle) non siano perfettamente precisi
- La scelta della misura cautelare deve rispettare i criteri di proporzionalità e adeguatezza (art. 275 c.p.p.); è ammissibile che il giudice applichi misure più severe a uno degli indagati se ricorrono esigenze cautelari più pregnanti (ad esempio precedente misura per fatti analoghi), anche se altri soggetti coinvolti ricevono misure meno gravose
- Non è consentita la rinuncia totale alle misure cautelari solo perché si ritiene che nessuna misura astrattamente impedisca del tutto la reiterazione: il giudice deve applicare la misura più adeguata tra quelle previste dal legislatore
- In caso di ricorso per Cassazione ritenuto inammissibile per ragioni non manifestamente estranee alla diligenza, può essere disposta la condanna alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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