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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35817/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/12/2023 che ha rigettato la richiesta di detrazione dai cumuli in esecuzione dei periodi di detenzione presofferta indicati dal ricorrente (17/07/1995-26/08/1995, 26/01/1996-12/02/1996, 03/11/1997-08/08/2006) dalla pena complessiva di anni 30 di reclusione ed euro 4.800,00 di multa risultante dal provvedimento di esecuzione del 20/09/2018; il ricorrente deduce vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe spiegato perché non inserire nel cumulo una pena già espiata e sostiene che la richiesta di detrazione fosse stata formulata ai sensi dell'art. 657, comma 1, c.p.p. per la porzione di pena sofferta dopo la commissione del reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che ha applicato il principio dei cumuli parziali: i reati e i periodi di carcerazione devono essere ordinati cronologicamente e, per ogni cumulo parziale, si detrae solo la detenzione sopportata successivamente alla commissione del reato cui si riferisce la pena. Non è ammessa una cumulabilità "globale" che permetta di imputare periodi di detenzione anteriori a pene relative a reati commessi successivamente, in contrasto con l'art. 657, comma 4, c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui non è consentita la fungibilità delle pene espiate senza titolo se la detenzione è cessata prima dell'espiazione delle altre condanne. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di associazione di tipo mafioso; nel caso riguarda le singole condanne oggetto di cumulo.

  • art. 657 c.p.p.

    Limita la possibilità di computare la custodia cautelare o la pena espiata per reato diverso al solo caso in cui tale detenzione sia successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena; da ciò discende il divieto di imputare periodi di detenzione anteriori alla commissione del reato successivo.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore applicabile nel singolo cumulo parziale per determinare l'aliquota di sanzione e la ripartizione della pena all'interno del cumulo parziale.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda la continuazione; la Corte osserva che, quando sorgono problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per reati unificati per continuazione, il reato continuato deve essere scisso nelle singole violazioni per individuare le detenzioni anteriori alla commissione senza titolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei cumuli di pene per reati commessi in tempi diversi si applica l'ordine cronologico dei reati e dei periodi di detenzione: ogni periodo di carcerazione va detratto solo dal cumulo relativo a reati commessi anteriormente alla detenzione stessa.
  • Non è consentita una cumulabilità globale che permetta di imputare detenzioni anteriori a pene per reati commessi successivamente: la detrazione è ammessa solo se la detenzione è successiva alla commissione del reato cui si riferisce la pena (art. 657 c.p.p., comma 4).
  • Se la detenzione è già stata espiata prima della commissione di un reato successivo, tale periodo non può essere usato come credito di pena per quel reato e non è fungibile ai fini dell'esecuzione.
  • Quando la continuazione tra reati genera problemi di fungibilità delle detenzioni, il reato continuato va scomposto nelle singole violazioni per individuare le parti di pena o detenzione utilmente ascrivibili a ciascun fatto e determinare eventuali detrazioni.
  • In sede esecutiva il richiedente deve documentare con precisione le date di carcerazione e la corrispondenza temporale rispetto alle commissioni dei singoli reati per ottenere la detrazione; mancanza di tale prova o detenzioni cessate prima dei reati successivi giustificano il rigetto.
  • Le richieste di detrazione vanno formulate e motivate tenendo conto della giurisprudenza sul divieto di "crediti di pena" che possano agevolare comportamenti criminosi futuri; i criteri di cui all'art. 78 cod. pen. operano sul singolo cumulo parziale, non in senso globale.

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