Cassazione Penale, Sentenza n. 22151/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Magri aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (quattro per truffa art. 640 e art. 640-ter c.p. e una per bancarotta ex art. 216 l. fall.). Il giudice dell'esecuzione di Trento aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la questione fosse già stata esaminata in un precedente incidente di esecuzione. Il ricorrente ha dedotto che la precedente istanza non comprendeva la condanna per bancarotta (sentenza n. 5) e che erano stati depositati nuovi documenti non valutati, per cui la preclusione non doveva operare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la condanna per bancarotta (sentenza n. 5) non era stata oggetto del precedente incidente di esecuzione e quindi la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. non poteva essere invocata rispetto a quel reato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, disponendo che il giudice del rinvio sia una diversa persona fisica. Ha dato istruzioni su come procedere: valutare nel merito il rapporto di continuazione tra la sentenza n. 5 e le altre sentenze e, in relazione alle altre sentenze già esaminate, applicare i principi di preclusione se la nuova istanza è basata sui medesimi elementi.
Norme richiamate
L'incidente di esecuzione è circoscritto al petitum formulato dalla parte: il giudice è vincolato dalla richiesta e valuta solo i reati espressamente indicati nell'istanza
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Preclude la riproposizione dell'istanza quando si tratti di mera reiterazione basata sui medesimi elementi; non opera se sono esposti nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non valutate anteriormente
Norma sostanziale relativa al reato di truffa; utilizzata per identificare i reati oggetto delle sentenze da valutare ai fini della continuazione
Norma sostanziale collegata alle forme aggravate del reato di truffa menzionate tra le condanne
Norma sostanziale relativa al reato di bancarotta contestato nella sentenza n. 5, la cui valutazione è stata ritenuta non preclusa dal precedente incidente
Corte Costituzionale, sent. 3 luglio 2013, n. 183
Principio che impone che, dopo annullamento con rinvio, il giudice del rinvio sia una persona fisica diversa da chi ha pronunciato o concorso a pronunciare il provvedimento annullato
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione (art. 671 c.p.p.) limita la valutazione del giudice al petitum realmente proposto; non si estende automaticamente a tutte le condanne riportate nel cumulo del pubblico ministero
- La preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. impedisce la riproposizione di istanze basate sugli stessi elementi, ma non vieta una nuova istanza quando si rappresentino nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non valutate in precedenza
- Se una precedente istanza non comprendeva una specifica condanna, quella condanna può essere valutata in un successivo incidente senza incorrere nella preclusione
- Dopo l'annullamento di un provvedimento di esecuzione, il rinvio deve essere deciso da un giudice diverso, in conformità alla giurisprudenza costituzionale
- Nel riesame il giudice deve distinguere tra: a) reati non oggetto della precedente istanza (valutabili ex novo) e b) questioni già decise (precluse salvo nuovi elementi), motivando chiaramente questa distinzione
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