Sentenza n. 148/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del Comune di Eboli, notificata in data 09.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, diretta al ricorrente quale responsabile di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a una tettoia in ferro, a una struttura in ferro ancorata al suolo con telo ombreggiante e a un gazebo in ferro con telo ombreggiante. Ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza dell'organo comunale emanante; la violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001 per mancata individuazione della tipologia dell'abuso; il difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione quanto alla sua qualificazione come responsabile degli abusi, essendo egli mero utilizzatore dell'immobile; la natura asseritamente mobile e smontabile delle opere; l'omessa precisa individuazione delle opere e della loro natura; l'illegittimità dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza nei confronti del mero utilizzatore; nonché la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente e dirimente il terzo motivo, relativo alla legittimazione passiva del destinatario dell'ordine demolitorio. Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'ingiunzione è rivolta al proprietario e al responsabile dell'abuso; quest'ultimo deve essere specificamente individuato quando non coincida con il proprietario. Il soggetto passivo è colui che ha il potere concreto di rimuovere l'abuso, potere che compete al proprietario, anche se non autore materiale, mentre nei confronti dell'autore dell'abuso l'amministrazione deve accertarne la responsabilità e indicare puntualmente le circostanze che consentono di imputargli la realizzazione delle opere. Nel caso concreto l'ordinanza qualificava il ricorrente come responsabile degli abusi, ma non conteneva alcuna specifica dimostrazione né un principio di motivazione idoneo a giustificare tale imputazione. La carenza motivazionale ha comportato l'annullamento dell'ordinanza, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
L'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso; quando il destinatario indicato come responsabile non coincide con il proprietario, l'amministrazione deve previamente accertarne la responsabilità e motivare puntualmente l'imputazione.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di qualificare la tipologia dell'abuso edilizio, ma il giudice non decide specificamente tale censura, ritenendo assorbente il difetto di motivazione sull'imputazione soggettiva.
È richiamato dal ricorrente per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è esaminata autonomamente perché il ricorso è accolto sulla carenza di motivazione relativa alla responsabilità dell'abuso.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, il proprietario è destinatario dell'ordine di demolizione in quanto titolare del potere di rimuovere concretamente l'abuso, anche se non ne è l'autore materiale.
- Quando il destinatario dell'ordine di demolizione non è il proprietario ma viene qualificato dall'amministrazione come responsabile dell'abuso, l'amministrazione deve accertare tale responsabilità e indicare puntualmente, nel provvedimento, le circostanze di fatto e di diritto che consentono di imputargli la realizzazione delle opere abusive.
- Il carattere vincolato dell'attività repressiva edilizia e la sufficienza, in via generale, della descrizione delle opere e della loro abusività non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di motivare l'imputazione soggettiva dell'abuso quando proprietario e autore individuato non coincidono.
- L'omessa dimostrazione o motivazione della responsabilità dell'autore dell'abuso determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione rivolto a tale soggetto e ne giustifica l'annullamento, ferma la possibilità per l'amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti.
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