Cassazione Penale, Ordinanza n. 40552/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti, limitandosi a censurare: (1) l'esclusione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (2) la valutazione della recidiva e il conseguente mancato rimodulamento del bilanciamento con le attenuanti generiche. Quanto al primo motivo, il ricorrente non ha specificato elementi concreti idonei a sostenere la diversa qualificazione del fatto. Quanto al secondo, contestava la valorizzazione delle pregresse condanne ai fini della maggiore pericolosità e della conferma del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure contro l'esclusione della lieve entità, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio complessivo previsto dalla legge, valorizzando il dato quantitativo (774 dosi di hashish) e la destinazione della sostanza alla cessione a persone detenute in carcere, circostanze ritenute incompatibili con il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione sulla recidiva, desunta dalle plurime condanne pregresse e rilevata ai fini della maggiore pericolosità e della conferma del bilanciamento già effettuato dal Tribunale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi di fatto lieve va valutata considerando unitariamente dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici ha valore negativamente assorbente, gli altri non possono compensarlo.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri legali; non basta valorizzare un singolo indice favorevole se altri elementi, per qualità o quantità, risultano di segno nettamente contrario.
- La destinazione della sostanza stupefacente a soggetti detenuti in carcere è circostanza che può essere ritenuta incompatibile con il riconoscimento della lieve entità, specie se associata a un rilevante dato ponderale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva può essere desunta dalle pregresse condanne ai fini dell'apprezzamento della maggiore pericolosità e della più accentuata colpevolezza, incidendo sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il versamento alla Cassa delle ammende.
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