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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9043/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell ordinanza del Tribunale di Salerno che ha confermato la custodia in carcere per Moscato ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) carenza di attualità del pericolo cautelare, denunciando l intervallo di circa due anni tra i fatti e l adozione della misura; 2) insufficienza e difetto motivazionale circa la gravità indiziaria, sostenendo che il ruolo a lui attribuito era occasionale e contraddetto da elementi che avvalorerebbero la sua posizione di vittima di raggiri del dominus D Alterio; 3) incongruità dell adeguatezza della misura, ritenendo possibili misure meno afflittive come gli arresti domiciliari e contestando la motivazione sul mancato mutamento dello stile di vita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza delle valutazioni del Tribunale di riesame: la sussistenza di gravi indizi in relazione all art. 74 d.P.R. 309/1990 è stata ritenuta sufficiente sulla base di un compendio indiziario tratto da intercettazioni, servizi di O.C.P., dal sequestro di cocaina nella lavanderia e dal rinvenimento di un brogliaccio con crediti verso il Moscato, nonché dall uso della lavanderia come base logistica. La Corte ha ricordato l autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine e ha ritenuto legittima l applicazione della presunzione di esigenze cautelari prevista dall art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che grava sulla difesa l onere di fornire elementi contrari, onere che non è stato assolto. Ha altresì ritenuto non decisivo il gap temporale, posto che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la persistenza del pericolo con elementi concreti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti richiede una condotta di partecipazione a forma libera; non è necessario dimostrare la consumazione dei reati-fine per configurare l appartenenza all associazione.

  • art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi elencati; detta presunzione può essere superata solo mediante prova contraria fornita dalla difesa, spostando l onere probatorio.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la presunzione speciale di cui all art. 275, comma 3, prevale sulla disciplina generale in tema di esigenze cautelari.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l ambito di censura in cassazione ai motivi ammessi; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e la liquidazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per le statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Per il reato associativo di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è necessario provare la consumazione dei reati-fine: è sufficiente dimostrare un contributo causale, anche minimo ma non insignificante, alla struttura associativa.
  • Quando il fatto contestato rientra tra quelli indicati dall art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e dell adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per rovesciare tale presunzione.
  • Il gap temporale tra i fatti e l adozione della misura cautelare non è di per sé ostativo all attualità del pericolo, ma impone al giudice una motivazione approfondita sulle modalita operative, sulla personalità dell indagato e sul contesto socio-ambientale che giustifichi la persistenza del rischio.
  • In sede di cassazione cautelare non è consentita una rivalutazione libera e completa degli elementi di fatto o una ricostruzione alternativa dei fatti: sono ammissibili censure di diritto e di manifesta illogicità della motivazione, non semplici riconsiderazioni del materiale probatorio riservate al merito.
  • Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) la difesa deve fornire elementi concreti che attestino il mutamento dello stile di vita, la cessazione dei rapporti con l ambiente criminale o altre circostanze idonee a neutralizzare il pericolo di recidiva; contestazioni generiche risultano inadeguate.

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