Cassazione Penale, Sentenza n. 32872/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva convalidato l'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p., ma aveva respinto la richiesta di applicazione di una misura coercitiva e disposto la liberazione dell'estradando. Secondo la Corte territoriale, dalla red notice dell'Interpol non risultava sufficientemente chiaro il titolo di reato e, quindi, non era integrato il requisito della doppia incriminazione. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso deducendo: la violazione degli artt. 13, comma 2, c.p. e 696 c.p.p., in relazione all'art. 716, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che i fatti erano stati dettagliatamente descritti e avevano rilevanza penale anche nell'ordinamento italiano, indipendentemente dalla loro esatta qualificazione giuridica; la violazione degli artt. 715, comma 2, lett. b), e 716, comma 1, c.p.p., oltre al difetto di motivazione, sostenendo che nella fase di convalida il giudice dovesse limitarsi a verificare le condizioni previste da tali disposizioni, senza anticipare le valutazioni proprie della successiva fase estradizionale; la violazione dell'art. 715, comma 2, lett. c), c.p.p., per omessa valutazione del concreto pericolo di fuga. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo erroneo il rigetto della misura fondato sull'imprecisione della qualificazione giuridica del fatto riportato nella red notice. La verifica della doppia incriminazione richiede infatti una valutazione comparativa del fatto storico e della documentazione della domanda estradizionale, non ancora disponibili nella fase dell'arresto provvisorio; non si trattava quindi di una causa ostativa manifesta, oggettiva e insuperabile all'estradizione. Esclusa tale preclusione, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare i presupposti dell'art. 715, comma 2, c.p.p., in particolare il concreto pericolo di fuga, quale presupposto centrale della misura provvisoria. L'annullamento è stato disposto senza rinvio perché la relativa fase era ormai conclusa. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Firenze affinché il pubblico ministero potesse eventualmente valutare una nuova richiesta di misura, ove ne ricorressero i presupposti in relazione allo stato della procedura estradizionale.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza penale dei fatti contestati anche secondo l'ordinamento interno.
art. 696 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale.
art. 698, comma 2, c.p.p.
Richiamato con riferimento alla causa ostativa derivante dalla pena di morte nello Stato richiedente, quale esempio di preclusione assoluta e immediatamente evidente all'estradizione.
art. 705, comma 2, c.p.p.
Richiamato nell'orientamento giurisprudenziale relativo alla valutazione delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
art. 714, comma 3, c.p.p.
le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione
La disposizione deve essere coordinata con gli artt. 715 e 716 c.p.p.; impedisce arresto e misura provvisoria quando dagli atti emerga ictu oculi una causa ostativa oggettiva, manifesta e insuperabile all'estradizione.
art. 715, comma 2, c.p.p.
la misura può essere disposta se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l'esatta identificazione della persona; c) vi è pericolo di fuga
Individua i presupposti dell'applicazione provvisoria della misura cautelare, tra cui il concreto pericolo di fuga, che costituisce il presupposto centrale della misura.
art. 716, comma 1, c.p.p.
nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715, comma 2
Consente l'arresto provvisorio urgente da parte della polizia giudiziaria quando ricorrono le condizioni dell'art. 715, comma 2, c.p.p.
art. 716, comma 3, c.p.p.
quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva
Disciplina la convalida dell'arresto e l'eventuale applicazione della misura coercitiva nella fase provvisoria.
Massime di principio
- Nella fase di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali, il giudice deve verificare in via principale le condizioni previste dagli artt. 715, comma 2, e 716 c.p.p.; non può anticipare le valutazioni sulle cause ostative all'estradizione che richiedano esame documentale o apprezzamenti giuridici riservati alla fase successiva.
- Il divieto di convalidare l'arresto o disporre la misura coercitiva opera già nella fase provvisoria soltanto quando dagli atti disponibili emerga immediatamente una causa ostativa all'estradizione manifesta, oggettiva e insuperabile, tale da escludere senza margini di apprezzamento una futura decisione favorevole all'estradizione.
- La mera incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto indicato nella red notice non costituisce, di per sé, una causa ostativa manifesta alla convalida dell'arresto provvisorio quando la condotta storica sia descritta e presenti possibile rilevanza penale anche nell'ordinamento interno.
- La verifica della doppia incriminazione può richiedere una valutazione comparativa del fatto storico descritto nella domanda estradizionale e della documentazione allegata; quando tali elementi non sono ancora disponibili, la questione deve essere esaminata nella successiva fase della procedura estradizionale.
- Una volta esclusa una causa ostativa manifesta all'estradizione, il giudice deve verificare concretamente tutti i presupposti dell'art. 715, comma 2, c.p.p., con particolare riguardo al pericolo di fuga, che costituisce il presupposto centrale della misura cautelare provvisoria.
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