Cassazione Civile, Ordinanza n. 14699/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce dall'esecuzione di due contratti stipulati per la ristrutturazione di un edificio di proprietà della Congregazione, con assetto misto tra appalto e vendita. Il titolare della società esecutrice, agendo anche in proprio, aveva chiesto in primo grado il pagamento dell'IVA che assumeva non corrisposta dalla committente sul corrispettivo dei lavori, oltre al risarcimento del danno e alla restituzione, o al pagamento del valore, di materiali e attrezzature rimasti in cantiere. La Congregazione si era costituita chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti per grave inadempimento dell'appaltatrice, con domande restitutorie e risarcitorie. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto misto per grave inadempimento della società; poi, dopo la dichiarazione di fallimento della società, la Corte d'appello aveva confermato integralmente la decisione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 183, comma 6, n. 1, e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confermato una pronuncia di risoluzione non coerente con il thema decidendum, perché la controparte, nelle conclusioni definitive di primo grado, avrebbe chiesto solo la nullità dei contratti e non la risoluzione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. per omesso rilievo d'ufficio dell'asserita ultra-petizione del Tribunale, che avrebbe pronunciato risoluzione pur a fronte di una domanda di sola nullità. La Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione del ricorrente ad impugnare: dopo il fallimento, la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura spetta al curatore; la cd. legittimazione suppletiva del fallito opera solo in caso di totale inerzia degli organi fallimentari, non quando essi abbiano compiuto una scelta consapevole di non impugnare. Nel caso concreto la curatrice aveva espresso una valutazione negativa sull'opportunità del ricorso, impedendo alla società fallita di sostituirsi alla procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la società fallita non avesse legittimazione processuale a proporre l'impugnazione dopo il fallimento, poiché la curatela aveva già manifestato una valutazione consapevole di non impugnare la sentenza di appello. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato per sostenere che le conclusioni definitive di primo grado avrebbero fissato in via irretrattabile il thema decidendum sulla sola nullità dei contratti.
richiamato come norma asseritamente violata per ultrapetizione e per il controllo in appello sui vizi della decisione di primo grado.
invocato nel secondo motivo per sostenere che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'asserita ultrapetizione del Tribunale.
richiamato come base dello spossessamento del fallito quale effetto della dichiarazione di fallimento.
indicato come norma che attribuisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie sui rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, salvo le eccezioni previste.
richiamato per delimitare i casi in cui il fallito conserva autonoma legittimazione su rapporti di natura personale o patrimoniale non compresi nel fallimento.
menzionato come ipotesi legale in cui è previsto l'intervento del fallito nel giudizio.
menzionato come ipotesi legale in cui è previsto l'intervento del fallito nel giudizio.
richiamato con riferimento alla proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato.
citato per escludere la condanna alle ulteriori somme nonostante la definizione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato base cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento spetta in via esclusiva al curatore; il fallito non può sostituirsi alla curatela nell'impugnazione delle decisioni sfavorevoli alla massa.
- La legittimazione suppletiva del fallito è eccezionale e opera solo in presenza di totale inerzia o disinteresse degli organi fallimentari; non ricorre quando il curatore abbia assunto una scelta consapevole di non proseguire o non impugnare il giudizio.
- La scelta del curatore di non impugnare non integra inerzia processuale rilevante ai fini della legittimazione del fallito, perché altrimenti si introdurrebbe una concorrente capacità processuale incompatibile con l'art. 43 l. fall.
- Il difetto di legittimazione ad impugnare del soggetto fallito è rilevabile d'ufficio in cassazione quando la controversia concerne rapporti patrimoniali compresi nella procedura concorsuale.
- Le questioni di ultrapetizione o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non vengono esaminate nel merito se manca in radice la legittimazione processuale della parte ricorrente.
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