Cassazione Penale, Ordinanza n. 07305/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'aveva condannata per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per la co-detenzione della sostanza, contestando sostanzialmente che gli elementi valorizzati dai giudici di merito fossero sufficienti a dimostrare una detenzione condivisa dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione in uso all'imputata insieme al convivente.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata quale titolo di responsabilità per la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte non ne discute il contenuto astratto, ma rileva che la motivazione di merito ha correttamente valorizzato gli elementi fattuali della co-detenzione.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- In tema di detenzione di stupefacenti, la co-detenzione può essere desunta da un complesso di elementi fattuali concordanti, tra cui la condotta dell'imputato volta a ostacolare i controlli e la presenza, in un'abitazione nella sua disponibilità, di sostanza stupefacente visibile e pronta per il frazionamento e il confezionamento.
- La valutazione di merito sulla co-detenzione dello stupefacente è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e congrua, non censurabile per il solo dissenso del ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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